Ill.mo Sig. Presidente Tribunale Militare Territoriale R O M A L'Avvocato Franco Cuttica, nell'interesse del Ten. Col. Herbert Kappler, prigioniero di guerra detenuto in espiazione di pena a seguito di condanna all'ergastolo pronunciata dal Tribunale Militare Territoriale di Roma in data 20 luglio 1948 chiede, che, ad ogni fine giuridico con particolare riferimento all'art. 176 c.p., la decorrenza dell'inizio della espiazione della pena attualmente fissato alla data del 16 luglio 1947, data di consegna del Kappler alle autorità militari italiane da parte delle autorità militari alleate, sia stabilita alla data del 10 maggio 1945, giorno in cui egli, in coincidenza con la fine della guerra, era stato arrestato dalle autorità militari alleate in Bolzano alle quali il Kappler si era arreso. E' da precisare che dal 10 maggio 1945 al 15 luglio 1947 il Kappler rimase sempre in custodia delle autorità militari alleate. Lo stato di detenzione del Kappler nel periodo tra il 10 maggio 1945 e la consegna alle autorità militari italiane fu determinata da motivi giudiziari dato che la Commissione alleata aveva deciso di sottoporre a giudizio per crimini di guerra contro la popolazione civile italiana gli ufficiali tedeschi di grado superiore a quello di Capitano. Deve esistere precisa documentazione dagli atti del processo in possesso di codesto Tribunale, relativa sia allo stato di detenzione del Kappler sia alle predette circostanze. Sembra rilevante notare che il processo fu celebrato in Italia dalla autorità giudiziaria italiana dopo che il Comando alleato aveva deciso di non dare più corso dopo il 1° novembre 1947 a procedimenti per crimini di guerra del genere di quelli contestati al Kappler. Circa il riconoscimento richiesto appare di rilevante importanza il precedente costituito dalla ordinanza pronunciata in data 17 agosto 1950 da codesto Tribunale Militare Territoriale, con la quale nei confronti del Maresciallo d'Italia Rodolfo Graziani, veniva stabilito che il periodo dal 29 aprile 1945 al 15 febbraio 1946, in cui lo stesso rimase in custodia delle autorità militari alleate, dovesse computarsi come detenzione a tutti gli effetti dell'esecuzione della pena inflitta con sentenza 2 maggio 1950 da codesto Tribunale Militare Territoriale. Data la analogia della posizione del Graziani rispetto al Kappler, la motivazione adottata da codesto Tribunale Militare Territoriale di Roma, nella predetta ordinanza appare valida anche nel caso ora prospettato. Infatti, il Kappler nel periodo 10 maggio 1945 e 16luglio 1947 riveste oltre che la posizione di prigioniero di guerra anche e più specificamente quella di inquisito per quegli stessi crimini di guerra per i quali fu poi giudicato dalla autorità giudiziaria militare italiana. E' chiaro che nel caso Kappler si pongono le stesse situazioni di ordine formale già emergenti nel caso Graziani e che peraltro trovarono soluzione positiva a vantaggio dell'interessato in virtù della eccezionalità dei tempi. Inoltre, si fa presente che altro caso risolto nel senso surriferito è quello "Sala Edoardo" deciso dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione II penale in data 20 giugno 1949 (sent. n. 460, R.G. 313/49). Tutto ciò premesso, il sottoscritto confida nell'accoglimento della presente istanza. Con profonda osservanza.
Roma, 26 aprile 1973 (Avv. Franco Cuttica) Presentata in Cancelleria in data odierna. Roma, 27.4.1973 IL CANCELLIERE CAPO Sisto Cocomile |