Il Tribunale Militare Territoriale di Roma,
riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente:
O R D I N A N Z A
nel procedimento penale contro Kappler Herbert ed altri,
imputati come in atti.
Sulla istanza ella difesa dell'imputato Kappler, la quale ha
chiesto dichiararsi la nullità del decreto di citazione a giudizio e rinviarsi
il processo a nuovo ruolo, e della difesa dell'imputato Quapp, la quale ha
concluso per il rinvio a tempo indeterminato o sospensione del procedimento a
causa della mancata comparizione dei coadiutori nominati dagli imputati;
Sentiti i difensori degli altri imputati che si sono
associati alle precedenti istanze; Udito il P.M., il quale ha concluso per il
rigetto delle istanze difensive.
O S S E R V A
La richiesta della difesa, esaminata sotto i vari aspetti
illustrati dai difensori, si mostra infondata. Invero, non può parlarsi di
nullità del decreto di citazione a giudizio per il fatto che l'avviso del
giorno fissato per il dibattimento sia stato notificato ai difensori il 13 e il
14 aprile 1948, mentre il decreto di citazione a giudizio è stato notificato
agli imputati il 9 aprile 1948. L'art. 401 c.p.p., il quale dispone che le
nullità incorse nell'istruzione sommaria devono essere dedotte, a pena di
nullità, entro cinque giorni dalla notifica del decreto di citazione, è
coordinato con l'art. 408 c.p.p. relativo alla notifica del decreto in questione
all'imputato ed alle altre parti private, non con l'art. 410 c.p.p., il quale
intende salvaguardare la garanzia, che gli atti ed i documenti entro i termini
per comparire siano depositati in cancelleria a disposizione della difesa. Il
fatto poi che i difensori siano stati avvisati pochi giorni dopo dalla notifica
del decreto di citazione a giudizio agli imputati non può portare alla nullità
del decreto medesimo, sempre che gli atti, nei termini già detti, siano stati
depositati in cancelleria, ma a sanzioni di carattere amministrativo,
relativamente ai funzionari eventualmente responsabili.
Pertanto, risultando che, entro i termini fissati per
comparire, gli atti sono stati depositati in cancelleria, la nullità invocata,
sotto questo riflesso, non si è verificata. D'altra parte, non è esatto
affermare, come ha sostenuto la difesa, che un fascicolo degli atti, quello
relativo al processo Caruso, non sia stato depositato in cancelleria, poiché
tale fascicolo non faceva parte dell'attuale processo. Invero il P.M., nel corso
dell'istruttoria sommaria, ha chiesto all'autorità giudiziaria ordinaria il
fascicolo relativo al processo Caruso e, quindi, senza avere adottato alcuni
provvedimenti in base al quale quel fascicolo venisse assunto fra gli atti del
processo Kappler ed altri, lo ha trasmesso, in data 13 febbraio 1948, alla Corte
di Cassazione sia pure pregando per la restituzione di esso in quanto allegato
all'attuale processo. Affermazione questa che, nel momento in cui è stata
emessa, sta ad indicare, l'intenzione del P.M. di avvalersi del processo Caruso
nel proseguimento dell'istruttoria medesima. Ma, il fatto che il P.M. abbia
richiesto successivamente, in data 27 febbraio 1948, al Presidente di questo
Tribunale Militare, la citazione a giudizio degli attuali giudicabili, senza
prima attendere la restituzione del fascicolo in questione è una prova chiara
della sua volontà di non assumere nell'ulteriore ed ultimo corso
dell'istruzione tale processo fra gli atti di quello attuale, volontà che
risulta ancora più manifesta se si tiene presente che nessuno dei testimoni da
lui citati ha riferimento col fascicolo del processo Caruso. E' appena il caso
di accennare che non è serio argomento contrario il fatto che la numerazione
esterna dei fascicoli tenga conto di quello Caruso già tenuto in visione dal
P.M., essendo essa dovuta ad un errore materiale della cancelleria, come pure
non lo è la circostanza che la cancelleria abbia attestato in un certificato
rilasciato alla difesa, a richiesta di questa, la mancanza degli atti del
processo Caruso "allegati al processo Kappler" trattandosi di una
espressione errata di un funzionario di cancelleria priva di qualsiasi valore.
La nullità del decreto di citazione, inoltre, non si è verificata per il fatto
che al processo siano allegati degli atti relativi al processo Kesserling che
sono scritti in lingua straniera e non risultavano, al momento del deposito del
processo Kappler in cancelleria, tradotti in lingua italiana. Trattasi, difatti
di atti assunti da un'autorità giudiziaria straniera, in un processo penale da
essa celebrato, che acquistano valore di documenti nell'attuale processo e
possono essere tradotti in qualsiasi momento e sempre che se ne manifesti
l'utilità. A parte che la difesa non è lesa in alcuno dei suoi diritti, in
quanto, qualcosa dalla traduzione che potrà essere fatta dei documenti in
questione dovesse scaturire l'utilità di assumere qualche testimone, la difesa
stessa può avanzare la relativa richiesta, va posto in rilievo che i difensori,
durante il tempo in cui gli atti del processo furono depositati in cancelleria,
avrebbero potuto, volendo, provvedere direttamente alla traduzione dei documenti
in questione, non essendo un errore dell'ufficio la traduzione dei documenti.
Infine, non incide sulla regolarità del decreto di citazione
la mancata comparizione dei coadiutori. Il D.leg. 2 ottobre 1947 n.1144,
statuendo che la nomina dei coadiutori è facoltativa, contrariamente a ciò che
ha luogo per i difensori, ha precisato implicitamente che trattasi di soggetti
non necessari del rapporto processuale, i quali rimangono sempre tali anche
quando gli imputati si siano avvalsi della facoltà loro concessa dalla legge.
La loro mancata comparizione, pertanto, non incide nell'assistenza e nella
rappresentanza degli imputati. Considerata questa posizione giuridica dei
coadiutori e tenuto conto delle funzioni ad essi demandate si deve concludere
che trattasi di difensori tecnici che trovano il loro riscontro, sia pure con
opportuni adattamenti, nella figura giuridica dei consulenti tecnici. Dal detto
rapporto derivano le opportune conseguenze inerenti alla mancata comparizione
dei coadiutori. Alle considerazioni esposte, che portano senz'altro ad escludere
la invocata nullità del decreto di citazione, va aggiunto che, se anche
nullità vi fosse stata, essa ormai è sanata, a norma dell'art. 188 c.p.p., per
il fatto che sia gli imputati sia i rispettivi difensori si sono presentati
all'odierno dibattimento sia pure per far valere delle nullità. D'altra parte,
se le invocate irregolarità si fossero verificate, ciò che si è escluso,
oltre che essere sanate per le considerazioni esposte, si ritiene che esse non
avevano comunque pregiudicato il diritto di difesa degli imputati.
P. Q. M.
Visti gli artt. 438 e 439 c.p.p.
R E S P I N G E
l'istanza della difesa intesa ad ottenere la dichiarazione di
nullità del decreto di citazione a giudizio.
Roma, 3 maggio 1948
Seguono firme
Il Presidente del Tribunale Militare Territoriale di Roma
constatata la mancata comparizione dei coadiutori; Sulla istanza della difesa,
alla quale non si è opposto il P.M.; Visto l'art. 431 c.p.p.
O R D I N A
rinviarsi il dibattimento alle ore 16 del giorno 28
Roma, 3 maggio 1948
Seguono firme
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