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Processi militari per crimini di guerra
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Il Tribunale Militare Territoriale di Roma,
riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente:

O R D I N A N Z A

nel procedimento penale contro Kappler Herbert ed altri, imputati come in atti.

Sulla istanza ella difesa dell'imputato Kappler, la quale ha chiesto dichiararsi la nullità del decreto di citazione a giudizio e rinviarsi il processo a nuovo ruolo, e della difesa dell'imputato Quapp, la quale ha concluso per il rinvio a tempo indeterminato o sospensione del procedimento a causa della mancata comparizione dei coadiutori nominati dagli imputati;

Sentiti i difensori degli altri imputati che si sono associati alle precedenti istanze; Udito il P.M., il quale ha concluso per il rigetto delle istanze difensive.

O S S E R V A

La richiesta della difesa, esaminata sotto i vari aspetti illustrati dai difensori, si mostra infondata. Invero, non può parlarsi di nullità del decreto di citazione a giudizio per il fatto che l'avviso del giorno fissato per il dibattimento sia stato notificato ai difensori il 13 e il 14 aprile 1948, mentre il decreto di citazione a giudizio è stato notificato agli imputati il 9 aprile 1948. L'art. 401 c.p.p., il quale dispone che le nullità incorse nell'istruzione sommaria devono essere dedotte, a pena di nullità, entro cinque giorni dalla notifica del decreto di citazione, è coordinato con l'art. 408 c.p.p. relativo alla notifica del decreto in questione all'imputato ed alle altre parti private, non con l'art. 410 c.p.p., il quale intende salvaguardare la garanzia, che gli atti ed i documenti entro i termini per comparire siano depositati in cancelleria a disposizione della difesa. Il fatto poi che i difensori siano stati avvisati pochi giorni dopo dalla notifica del decreto di citazione a giudizio agli imputati non può portare alla nullità del decreto medesimo, sempre che gli atti, nei termini già detti, siano stati depositati in cancelleria, ma a sanzioni di carattere amministrativo, relativamente ai funzionari eventualmente responsabili.

Pertanto, risultando che, entro i termini fissati per comparire, gli atti sono stati depositati in cancelleria, la nullità invocata, sotto questo riflesso, non si è verificata. D'altra parte, non è esatto affermare, come ha sostenuto la difesa, che un fascicolo degli atti, quello relativo al processo Caruso, non sia stato depositato in cancelleria, poiché tale fascicolo non faceva parte dell'attuale processo. Invero il P.M., nel corso dell'istruttoria sommaria, ha chiesto all'autorità giudiziaria ordinaria il fascicolo relativo al processo Caruso e, quindi, senza avere adottato alcuni provvedimenti in base al quale quel fascicolo venisse assunto fra gli atti del processo Kappler ed altri, lo ha trasmesso, in data 13 febbraio 1948, alla Corte di Cassazione sia pure pregando per la restituzione di esso in quanto allegato all'attuale processo. Affermazione questa che, nel momento in cui è stata emessa, sta ad indicare, l'intenzione del P.M. di avvalersi del processo Caruso nel proseguimento dell'istruttoria medesima. Ma, il fatto che il P.M. abbia richiesto successivamente, in data 27 febbraio 1948, al Presidente di questo Tribunale Militare, la citazione a giudizio degli attuali giudicabili, senza prima attendere la restituzione del fascicolo in questione è una prova chiara della sua volontà di non assumere nell'ulteriore ed ultimo corso dell'istruzione tale processo fra gli atti di quello attuale, volontà che risulta ancora più manifesta se si tiene presente che nessuno dei testimoni da lui citati ha riferimento col fascicolo del processo Caruso. E' appena il caso di accennare che non è serio argomento contrario il fatto che la numerazione esterna dei fascicoli tenga conto di quello Caruso già tenuto in visione dal P.M., essendo essa dovuta ad un errore materiale della cancelleria, come pure non lo è la circostanza che la cancelleria abbia attestato in un certificato rilasciato alla difesa, a richiesta di questa, la mancanza degli atti del processo Caruso "allegati al processo Kappler" trattandosi di una espressione errata di un funzionario di cancelleria priva di qualsiasi valore. La nullità del decreto di citazione, inoltre, non si è verificata per il fatto che al processo siano allegati degli atti relativi al processo Kesserling che sono scritti in lingua straniera e non risultavano, al momento del deposito del processo Kappler in cancelleria, tradotti in lingua italiana. Trattasi, difatti di atti assunti da un'autorità giudiziaria straniera, in un processo penale da essa celebrato, che acquistano valore di documenti nell'attuale processo e possono essere tradotti in qualsiasi momento e sempre che se ne manifesti l'utilità. A parte che la difesa non è lesa in alcuno dei suoi diritti, in quanto, qualcosa dalla traduzione che potrà essere fatta dei documenti in questione dovesse scaturire l'utilità di assumere qualche testimone, la difesa stessa può avanzare la relativa richiesta, va posto in rilievo che i difensori, durante il tempo in cui gli atti del processo furono depositati in cancelleria, avrebbero potuto, volendo, provvedere direttamente alla traduzione dei documenti in questione, non essendo un errore dell'ufficio la traduzione dei documenti.

Infine, non incide sulla regolarità del decreto di citazione la mancata comparizione dei coadiutori. Il D.leg. 2 ottobre 1947 n.1144, statuendo che la nomina dei coadiutori è facoltativa, contrariamente a ciò che ha luogo per i difensori, ha precisato implicitamente che trattasi di soggetti non necessari del rapporto processuale, i quali rimangono sempre tali anche quando gli imputati si siano avvalsi della facoltà loro concessa dalla legge. La loro mancata comparizione, pertanto, non incide nell'assistenza e nella rappresentanza degli imputati. Considerata questa posizione giuridica dei coadiutori e tenuto conto delle funzioni ad essi demandate si deve concludere che trattasi di difensori tecnici che trovano il loro riscontro, sia pure con opportuni adattamenti, nella figura giuridica dei consulenti tecnici. Dal detto rapporto derivano le opportune conseguenze inerenti alla mancata comparizione dei coadiutori. Alle considerazioni esposte, che portano senz'altro ad escludere la invocata nullità del decreto di citazione, va aggiunto che, se anche nullità vi fosse stata, essa ormai è sanata, a norma dell'art. 188 c.p.p., per il fatto che sia gli imputati sia i rispettivi difensori si sono presentati all'odierno dibattimento sia pure per far valere delle nullità. D'altra parte, se le invocate irregolarità si fossero verificate, ciò che si è escluso, oltre che essere sanate per le considerazioni esposte, si ritiene che esse non avevano comunque pregiudicato il diritto di difesa degli imputati.

P. Q. M.

Visti gli artt. 438 e 439 c.p.p.

R E S P I N G E

l'istanza della difesa intesa ad ottenere la dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio.

Roma, 3 maggio 1948

Seguono firme

Il Presidente del Tribunale Militare Territoriale di Roma constatata la mancata comparizione dei coadiutori; Sulla istanza della difesa, alla quale non si è opposto il P.M.; Visto l'art. 431 c.p.p.

O R D I N A

rinviarsi il dibattimento alle ore 16 del giorno 28

Roma, 3 maggio 1948

Seguono firme

 

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