Convenzione d'Armistizio Franco-Italiano 27 Giugno 1940
Art. I. La Francia cesserà le ostilità contro l'Italia nel territorio
francese metropolitano, nell'Africa francese dei Nord, nelle colonie e
territori protetti e sotto mandato. Cesserà egualmente le ostilità
contro l'Italia per mare e per aria.
Art. II. Le truppe italiane si manterranno, all'entrata in vigore della
presente convenzione di armistizio e per tutta la durata dello stesso,
sulle loro linee avanzate in tutti i teatri di operazioni.
Art. III. Nel territorio francese metropolitano, la zona compresa fra
le linee di cui all'art. Il e una linea corrente a cinquanta chilometri
in linea d'aria da esse sarà, per la durata dell'armistizio,
smilitarizzata.
In Tunisia sarà, per la durata dell'armistizio, smilitarizzata la zona
compresa fra l'attuale confine libico-tunisino e la linea segnata sulla
carta annessa.
In Algeria e nei territori dell'Africa francese a sud della stessa,
confinanti con la Libia, per la durata dell'armistizio sarà smilitarizzata
una zona compresa fra il confine libico e una linea parallela e
distante da essa duecento chilometri. Finché dureranno le ostilità dell'italia
contro l'impero britannico e per la durata dell'armistizio, il
territorio della colonia della Costa francese dei Somali sarà smilitarizzato
per intero.
Per la durata dell'armistizio, l'Italia avrà pieno e costante diritto
di usufruire dei porti e delle installazioni portuali di Gibuti e della
ferrovia Gibuti-Addis Abeba, nel tratto francese, per trasporti di
qualsiasi specie.
Art. IV. Le zone da smilitarizzare, di cui all'art.I I I, saranno entro
dieci giorni dalla cessazione delle ostilità evacuate dalle truppe
francesi, ad eccezione dei personale strettamente necessario per la
custodia e manutenzione delle opere di fortificazione, caserme, magazzini ed
edifici militari e delle truppe per il mantenimento dell'ordine interno
che la Commissione italiana di armistizio, di cui in seguito,
determinerà di volta in volta.
Art. V. Fermo il diritto di cui all'art.X seguente, tutte le armi
mobili e relative munizioni esistenti nelle zone da smilitarizzare del
territorio francese metropolitano e di quello adiacente alla Libia, in più
di quelle in consegna alle truppe che sgomberano come è detto sopra, i
territori di cui si tratta, debbono essere evacuate entro un termine di
quindici giorni. Le armi fisse delle opere di fortificazione e relative
munizioni devono essere messe, nello stesso periodo di tempo, in
condizione di non essere usate.
Nel territorio della Costa francese dei Somali, tutte le armi mobili e
relative munizioni, in più di quelle in consegna alle truppe che
sgomberano il territorio, verranno depositate, entro il medesimo termine di
quindici giorni, nelle località che saranno stabilite dalla Commissione
italiana di armistizio di cui in seguito. Per le armi fisse e le
munizioni delle opere di fortificazione esistenti in detto territorio vale
quanto disposto per il territorio francese metropolitano e per quello
adiacente alla Libia.
Art. VI. Finché dureranno le ostilità fra l'Italia e l'impero
britannico, le piazzeforti militari marittime e le basi navali di Tolone,
Biserta, Aiaccio ed Orano (Mers-E1-Kebir) saranno smilitarizzate sino alla
cessazione delle ostilità contro detto Impero. Tale smilitarizzazione
dovrà essere attuata entro un termine di quindici giorni e dovrà essere
tale da rendere dette piazzeforti e basi inutilizzabili agli effetti della
loro capacità offensiva-difensiva. La loro capacità logistica sarà,
sotto controllo della Commissione italiana di armistizio, limitata ai
bisogni delle navi da guerra francesi che, a norma dell'art. II seguente,
vi faranno base.
Art. VII. Nelle zone, piazzeforti militari marittime e basi navali da
smilitarizzare, rimarranno naturalmente in
funzione le autorità civili francesi e le forze di polizia necessarie
al mantenimento dell'ordine pubblico; vi rimarranno pure le autorità
territoriali militari e marittime che saranno determinate dalla
Commissione italiana di armistizio.
Art. VIII. La Commissione italiana di
armistizio, di cui in seguito, determinerà cartograficamente i limiti esatti
delle zone, piazzeforti militari marittime e basi navali da
smilitarizzare e i dettagli delle modalità esecutive di smilitarizzazione. La
stessa Commissione avrà pieno e costante diritto di controllare l'esecuzione
in dette zone, piazze e basi di quanto stabilito negli accordi
precedenti, sia a mezzo di visite di controllo, sia a mezzo di sue Delegazioni
permanenti sul posto.
Art. IX. Tutte le Forze Armate di terra, di mare e dell'aria della
Francia metropolitana saranno smobilitate e
disarmate entro un termine di tempo da fissare ulteriormente, ad
eccezione delle formazioni necessarie al mantenimento dell'ordine interno. le
forze e l'armamento delle suddette formazioni saranno determinati dall'
Italia e dalla Germania.
Per quanto concerne i territori dell'Africa dei Nord francese, della
Siria e della Costa francese dei Somali, la Commissione italiana di
armistizio, nello stabilire le modalità di smobilitazione e di disarmo,
terrà conto dell'importanza particolare dei mantenimenti dell'ordine in
detti territori.
Art.X. L' ltalia si riserva di esigere, come garanzia della esecuzione
della convenzione di armistizio, la consegna, in tutto od in parte,
delle armi collettive di fanteria e di artiglieria, autoblinde, carri
armati, veicoli automobili e ippomobili e munizioni appartenenti alle unità
che sono state comunque impegnate o schierate contro le Forze Armate
italiane. Le armi e i materiali suddetti dovranno essere consegnati nello
stato in cui si trovano al momento dell'armistizio.
Art.XI. Le armi, munizioni e materiale bellico di qualsiasi specie che
rimangono nei territori francesi non occupati, ivi comprese le armi e
munizioni evacuate dalle zone, piazzeforti militari marittime e basi
navali da smilitarizzare, ed esclusa quella parte che venga lasciata in
uso alle unità permesse, saranno riuniti e accantonati sotto controllo
italiano o germanico. La costruzione di materiale bellico di qualsiasi
specie nei territori non occupati deve cessare immediatamente.
Art. XII. Le unità della Marina da guerra francese saranno concentrate
nei porti che verranno indicati e saranno smobilitate e disarmate sotto
il controllo della Italia o della Germania.
Faranno eccezione quelle unità di cui i Governi italiano e tedesco
concedessero l'uso per la salvaguardia dei territori coloniali francesi.
Sarà elemento determinante per l'indicazione dei porti di cui sopra la
dislocazione delle unità navali in tempo di pace.
Tutte le navi da guerra lontane dalla Francia metropolitana, che non
siano eventualmente riconosciute necessarie alla salvaguardia degli
interessi coloniali francesi, saranno fatte rientrare nei porti
metropolitani.
Il Governo italiano dichiara che non ha l'intenzione di impiegare
durante la presente guerra le unità della Marina da guerra francese poste
sotto il suo controllo e che dei pari non ha l'intenzione di avanzare
pretese, alla conclusione della pace, sulla flotta francese.
Durante l'armistizio potrà però essere richiesto il naviglio francese
necessario al dragaggio delle mine di cui all'articolo seguente.
Art.XIII Tutti gli sbarramenti di mine saranno notificati al Comando
Supremo italiano.
Le autorità francesi provvederanno, entro il termine di dieci giorni, a
fare scaricare coi proprio personale tutte le interruzioni ferroviarie
e stradali, campi minati e fornelli da mina in genere approntati nelle
zone, piazzeforti militari marittime e basi navali da smilitarizzare.
Art. XIV. Il Governo francese, oltre ad obbligarsi a non intraprendere
in qualsiasi luogo qualsiasi forma di ostilità contro l'Italia, si
impegna ad impedire agli appartenenti alle sue Forze Armate e ai cittadini
francesi in genere di uscire dal territorio nazionale per partecipare,
comunque, ad ostilità contro l'Italia. le truppe italiane useranno
contro i trasgressori alla suddetta norma e contro i cittadini francesi già
all'estero che intraprendessero collettiva- mente o singolarmente atti
di ostilità contro l'Italia, il trattamento riservato ai combattenti
fuori legge.
Art. XV. Il Governo francese si impegna ad impedire che navi da guerra,
aeroplani, armi, materiali bellici e munizioni
di qualsiasi specie di proprietà francese, o esistenti in territori
francesi, o comunque controllati dalla Francia, vengano avviati in
territori dell'impero britannico od in altri Stati esteri.
Art. XVI. Divieto di uscita per tutte le navi mercantili della Marina
francese fino al momento in cui i Governi italiano e tedesco
consentissero la ripresa parziale o totale dei traffico commerciale francese.
Le navi mercantili che non si trovassero al momento dell'armistizio in
porti francesi, o comunque sotto il controllo della Francia, saranno o
richiamate in essi o avviate a porti neutrali.
Art. XVII. Tutte le navi mercantili italiane catturate saranno
immediatamente restituite con l'intero carico diretto in Italia che avevano al
momento della cattura. Dovranno altresì essere restituite le merci non
deperibili italiane, o dirette in Italia, catturate a bordo di navi non
italiane.
Art. XVIII. Divieto immediato di decollo per tutti gli aerei trovantisi
nel territorio francese, o nei territori comunque sotto il controllo
francese. Tutti gli aeroporti e tutte le installazioni nei territori
suddetti saranno sotto il controllo italiano o tedesco.
Gli aerei stranieri che si trovino nei territori di cui sopra saranno
consegnati alle autorità militari italiane o germaniche.
Art. XIX. Fino a quando i Governi italiano e tedesco non stabiliranno
altrimenti, saranno vietate le trasmissioni radio in genere in tutti i
territori della Francia metropolitana. Le condizioni nelle quali
potranno effettuarsi le comunicazioni radio tra la Francia e l'Africa dei Nord
francese, la Siria e la Costa francese dei Somali saranno determinate
dalla Commissione italiana di armistizio.
Art. XX. Libertà di traffico delle merci in transito fra la Germania e
l'Italia attraverso il territorio francese non occupato.
Art. XXI. Saranno immediatamente liberati e consegnati alle Autorità
militari italiane tutti i prigionieri italiani di guerra, o i civili
italiani comunque internati, arrestati, o condannati per ragioni politiche,
o di guerra, o per atti comunque a favore dei Governo italiano.
Art.XXII. Il Governo francese si rende garante della buona
conservazione di tutto quanto deve o può dover consegnare in virtù della presente
convenzione.
Art. XXIII. Una Commissione italiana di armistizio, alla dipendenza dei
Comando Supremo italiano, sarà incaricata di regolare e controllare,
sia direttamente, sia a mezzo dei suoi organi, l'esecuzione della
presente convenzione di armistizio. Essa sarà altresì incaricata di
armonizzare la presente convenzione con quella già conclusa fra Germania e
Francia.
Art. XXIV. Nella sede della Commissione di cui all'articolo precedente
si insedierà una Delegazione francese incaricata di fare presenti i
desiderata dei proprio Governo relativi all'esecuzione della presente
convenzione e di trasmettere alle autorità francesi competenti le
disposizioni della Commissione italiana di armistizio.
Art. XXV. La presente convenzione di armistizio entrerà in vigore
all'atto della sua firma. Le ostilità cesseranno in tutti i teatri di
operazioni sei ore dopo il momento in cui il Governo italiano avrà comunicato
al Governo tedesco l'avvenuta conclusione dei presente accordo. Il
Governo italiano notificherà detto momento al Governo francese per via
radio.
Art. XXVI. La presente convenzione di armistizio rimarrà in vigore fino
alla conclusione dei Trattato di pace. Potrà essere denunciata dall'
Italia in qualsiasi momento con effetto immediato, ove il Governo
francese non adempia agli obblighi assunti.
I sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati, dichiarano di
approvare le condizioni sopra indicate. Roma, 24 giugno 1940-XVIII, ore
19.15.
Firmato: Il Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio
Firmato: Le Générai d'Armée Huntziger