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Trattato della Triplice Alleanza rinnovato il 5 dicembre 1912
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Le LL. MM. l'lmperatore d'Austria. Re di Boemia, ecc. e Re apostolico di Ungheria, l'Imperatore di Germania e Re di Prussia e il Re d' ltalia, fermamente decisi ad assicurare ai loro Stati la continuazlone del benefici che loro garantisce, dal punto dl vista politico come da quello monarchico e sociale, il mantenimento della Triplice Alleanza, e volendo a questo fine prolungare la durata di detta alleanza conclusa il 20 maggio 1882, rinnovata una prima volta con i trattati del 20 febbraio 1887, una seconda volta col trattato del 5 maggio 1891 e una terza volta col trattato del 28 giugno 1902, hanno, a questo effetto, nominati come foro plenipotenziari S. M, I'Imperatore d'Austria, Re di Boemia e Re apostolico d'Ungheria il conte Leopoldo Berchtold, suo ministro della Casa Imperiale e Reale e degli Affari Esteri, presidente del Consiglio Comune dei Ministri S. M. I'Imperatore di Germania e Re di Prussia, il signor Enrico von Tschirschky, suo ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso S. M. l'Imperatore d'Austria S. M il Re d'ltalia, il duca Giuseppe D'Avarna, suo ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso S M. I'lmperatore d'Austria i quali, dopo lo scambio dei loro pieni poteri, riscontrati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. I. Le Potenze contraenti si promettono reciprocamente pace ed amicizia, e non entreranno in alcuna alleanza o impegno diretto contro uno dei loro Stati.
Esse s'impegnano a procedere ad uno scambio d'idee sulle questioni politiche ed economiche d'indole generale che potessero presentarsi, e si promettono inoltre il loro mutuo appoggio nei umile dei loro propri interessi.

Art. II. Nel caso in cui I'Italia, senza provocazione diretta da parte sua, fosse attaccata dalla Francia per qualunque motivo, le due altre parti contraenti saranno tenute a prestare alla parte attaccata soccorso e assistenza con tutte le loro forze. Questo stesso obbligo incomberà all'Italia nel caso di un'aggressione, non direttamente provocata, della Francia contro la Germania.

Art. III Se una o due delle Potenze contraenti, senza provocazione diretta da parte loro, vengano attaccate da due o più Potenze non firmatarie del presente trattato, o vengano coinvolte in una guerra con esse, sorge il casus faederis per tutti i contraenti ad un tempo.

Art. IV. Nel caso in cui una grande Potenza non firmataria del presente trattato minacciasse la sicurezza. degli Stati di una delle Potenze contraenti, e la parte minacciata si vedesse perciò costretta a farle la guerra, le altre due si obbligano ad osservare, nei riguardi della loro alleata, una neutralità benevola. Ciascuna si riserva, in questo caso, la facoltà di prendere parte alla guerra, se essa lo giudichi opportuno, per fare causa comune con la sua alleata.

Art. V. Se la pace di una delle Potenze contraenti venisse ad essere minacciata nelle circostanze previste dagli articoli precedenti, le Potenze contraenti si concerteranno in tempo utile sulle misure militari da prendersi in vista di una cooperazione eventuale.
Esse si impegnano fin da ora, in tutti i casi di partecipazione comune ad una guerra, a non concedere nè armistizio, nè pace, nè trattato, se non di comune accordo tra loro.

Art. VI. La Germania e l'ltalia, non mirando che al mantenimento, in quanto possibile, dello statu quo territoriale in Oriente, si impegnano a usare la loro influenza per prevenire, sulle coste e isole ottomane, nel mare Adriatico e nel mare Egeo, ogni modificazione territoriale che portasse danno all'una o all'altra delle Potenze firmatarie del presente trattato. Esse si comunicheranno a questo scopo tutte le informazioni opportune per reciproci chiarimenti circa i loro propri atteggiamenti, come circa quelli di altre Potenze.

Art. VII. L'Austria-Ungheria e l'ltalia, non mirando che al mantenimento, in quanto possibile, dello statu quo territoriale in Oriente, si impegnano a usare la loro influenza per prevenire qualunque modificazione territoriale che potesse portare danno all'una o all'altra delle Potenze firmatarie del presente trattato. Esse si comunicheranno a tale scopo tutte le informazioni opportune per chiarimenti reciproci circa i loro propri atteggiamenti, come circa quelli di altre Potenze. Tuttavia nel caso in cui, in forza degli avvenimenti, il mantenimento dello statu quo nelle regioni dei Balcani o delle coste e isole ottomane nell'Adriatico e nel mare Egeo divenisse impossibile e che, sia in conseguenza dell'azione di una terza Potenza, sia altrimenti, l'Austria-Ungheria o l'ltalia si vedessero nella necessità di modificarlo con una occupazione temporanea o permanente da parte loro, questa occupazione non avrà luogo che dopo un preventivo accordo fra le due Potenze, basato sul principio di un compenso reciproco, per qualunque vantaggio territoriale o d'altra natura, che ciascuna di esse otterrebbe in più dello statu quo attuale, e che dia soddisfazione agli interessi e alle pretese ben fondate delle due parti.

Art. VIII. Le stipulazioni degli articoli VI e VII non si applicheranno in alcun modo alla questione egiziana, a proposito della quale le Potenze contraenti conservano rispettivamente la loro libertà d'azione, tenendo tuttavia sempre in considerazione i principii sui quali si fonda il presente trattato.

Art. IX. La Germania e l'ltalia s'impegnano ad adoperarsi per il mantenimento dello statu quo territoriale nelle regioni nord - africane del Mediterraneo, cioè la Cirenaica, la Tripolitania e la Tunisia, i rappresentanti delle due Potenze in queste regioni avranno istruzioni di mantenere tra loro la più stretta intimità di comunicazioni e di assistenza reciproca. Se disgraziatamente, in seguito ad un maturo esame della situazione, la Germania e l'ltalia riconoscessero l'una e l'altra che il mantenimento dello statu quo diviene impossibile, la Germania si impegna, dopo un accordo formale e preventivo, ad appoggiare l'ltalia in qualunque azione, sotto la forma di occupazione o di altra assicurazione di garanzia, che quest'ultima dovesse intraprendere in quelle stesse regioni, in vista di un interesse di equilibrio e di legittimo compenso.
Resta inteso che, per una simile eventualità, le due Potenze cercherebbero di mettersi eventualmente d'accordo con I'Inghilterra.

Art. X. Se accadesse che la Francia cercasse di estendere la sua occupazione ovvero il suo protettorato o la sua sovranità, sotto una forma qualunque, sui territori nord-africani, e che, in conseguenza di questo fatto, I'Italia credesse di dovere, per salvaguardare la sua posizione nel Mediterraneo, intraprendere essa stessa un'azione sui detti territori nord-africani, ovvero di ricorrere sul territorio francese d'Europa a misure estreme, lo stato di guerra che ne seguirebbe tra I'Italia e la Francia costituirebbe inso facto, a domanda dell'Italia, e a comun carico della Germania e dell'Italia, il casus faederis previsto dagli articoli II e V del presente trattato, come se tale eventualità vi fosse espressamente prevista.

Art XI. Se le fortune di qualunque guerra intrapresa in comune contro la Francia dalle due Potenze conducessero l'Italia a ricercare delle garanzie territoriali nei riguardi della Francia, così per la sicurezza delle frontiere del Regno e della sua posizione marittima, come per la stabilità e la pace, la Germania non vi porrà alcun ostacolo e, occorrendo, in una misura compatibile con le circostanze, si adopererà a facilitare i mezzi per ottenere un tal fine.

Art. XII. Le Potenze contraenti si promettono mutualmente il segreto sul contenuto del presente trattato.

Art. XIII. Le Potenze firmatarie si riservano di introdurre ulteriormente, sotto forma di protocollo e di comune accordo, le modificazioni che saranno dimostrate utili dalle circostanze.

Art. XIV. II presente trattato resterà in vigore per la durata di sei anni a partire dallo spirare del trattato attuale; ma se esso non sarà denunciato un anno prima dall'una o dall'altra delle Potenze contraenti, rimarrà in vigore per la stessa durata di altri sei anni. Art. XV. Le ratifiche del presente trattato saranno scambiate a Vienna entro 15 giorni o prima, se possibile. In fede di che i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto il loro sigillo.

fatto a Vienna, in triplice esemplare, il quinto giorno del mese di dicembre 1912.
Firmati: BERCHTOLD - VON TSCHIRSCHKV - AVARNA.

Protocollo I. AI momento di procedere alla firma del trattato odierno tra la Germania, l' Austria-Ungheria e l'Italia, i sottoscritti plenipotenziari delle tre Potenze, debitamente autorizzati, si dichiarano reciprocamente quanto segue:

1º Salvo la riserva dell'approvazione parlamentare per le stipulazioni effettive che deriverebbero dalla presente dichiarazione di principii, le Potenze contraenti si promettono da questo momento, in materia economica (finanze, dogane, ferrovie), in più del trattamento della nazione più favorita, tutte le facilitazioni e tutti i vantaggi particolari che sarebbero compatibili con le esigenze di ciascuno dei tre Stati e coi loro rispettivi impegni con terze Potenze.

2º Essendo già acquisita, in massima, l'adesione dell'Inghilterra alle stipulazioni del presente trattato che riguardano l'Oriente propriamente detto, cioè i territori dell'Impero Ottomano, le Potenze contraenti si adopereranno, al momento opportuno e per quanto le circostanze lo comporteranno, a provocare un'analoga adesione rispetto ai territori nord-africani della parte centrale e occidentale del Mediterraneo, compreso il Marocco. Tale adesione potrebbe realizzarsi mediante l'accettazione da parte dell'Inghilterra del programma stabilito negli articoli IX e X dell'odierno trattato.

Protocollo II.

1º Resta inteso che lo statu quo territoriale nelle regioni nord-africane sul Mediterraneo menzionato nell'art. IX del trattato del 28 giugno 1902, implica la sovranità dell'Italia sulla Tripolitania e sulla Cirenaica.

2º Resta egualmente inteso che l'articolo X del medesimo trattato ha per base lo statu quo territoriale esistente nelle regioni nord-africane al momento della firma del trattato.

3º Resta inteso che le convenzioni speciali concernenti l'Albania e il Sangiaccato di Novi Bazar stabilite tra l' Austria-Ungheria e l'Italia il 20 dicembre 1900-20 febbraio 1901 e 20 novembre-15 dicembre 1909, non sono modificate dal rinnovamento del trattato di alleanza tra la Germania, l'Austria-Ungheria e l'Italia.

NOTA: il trattato della Triplice Alleanza, concluso per la prima volta il 20 maggio 1882 e consistente in un preambolo e otto articoli, fu rinnovato, dopo un primo quinquennio, il 20 febbraio 1887, con l'aggiunta di due convenzioni separate fra I'Italia e la Germania e l'Italia e l'Austria, e poi rinnovato ancora per un sessennio il 6 maggio 1891, dopochè anche le due convenzioni speciali erano state rifuse nel testo del trattato risultante così di quindici articoli e sostanzialmente nella forma ora pubblicata. Prorogato automaticamente per un nuovo sessennio, fino al maggio 1903, il trattato fu rinnovato il 28 giugno 1902 per dodici anni, e poi ancora il 5 dicembre 1912 per altri dodici anni, salvo il diritto di denuncia al termine del primo sessennio.
Era finora inedito, benché il Libro Rosso austriaco ne avesse pubblicato un brano del preambolo e gli articoli I, III, IV e VII. Dopo la sconfitta e la rivoluzione, è stato pubblicato da Carlo Kautsky in Germania (Berlino, 1920) e da A F. Pribranl in Austria (Vienna, 1920).
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