All'On. TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE DI
R O M A
Istanza per declaratoria di amnistia
Il sottoscritto HERBERT KAPPLER, nato a Stoccarda il 23 settembre 1907, in atto detenuto nel Reclusorio Militare di Gaeta in espiazione della pena dell'ergastolo cui fu condannato con sentenza 20 luglio 1948 del Tribunale Militare Territoriale di Roma, confermata il 25 ottobre 1952 dal Tribunale Supremo Militare, quale responsabile dei delitti di cui agli artt. 185 e 224 del c.p.m.g.; - difeso, come da nomina in calce alla presente istanza, dall'avv. Tullio Mango con studio in Roma Via Riccardo Grazioli 70 e, per quanto possa occorrere, presso di lui elettivamente domiciliato;
C H I E D E
che l'on. Tribunale Militare Territoriale di Roma, dato atto che nella specie trattasi di delitti soggettivamente politici ai sensi dell'art. 8 ultimo comma del codice penale comune, voglia applicare nei suoi confronti l'amnistia concessa dal D.P.R. 11 luglio 1959 n.460 art. 1 lett.A.
Espone, a sostegno della presente istanza, le seguenti
CONSIDERAZIONI
L'art. 1 lett.A del D.P.R. 11 luglio 1959 n.460 concede amnistia "per i reati politici ai sensi dell'art. 8 cod.pen., commessi dal 25 luglio 1943 al 18 giugno 1946".
Si tratta, pertanto, di stabilire se i delitti previsti dagli artt. 185 e 224 cod.pen.mil. di guerra, dei quali il KAPPLER è stato dichiarato responsabile, siano o no compresi nella categoria dei delitti politici.
A tal fine sembra opportuno, premesse per completezza alcune nozioni di pacifica accezione, un esame non affrettato della questione.
Delitti politici e delitti militari
Il legislatore italiano, nell'intento di troncare le controversie sorte sotto l'impero del codice penale del 1889, ha così definito autenticamente, nell'ultima parte dell'art.8 del vigente codice penale, il delitto politico:
Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto che offende un interesse dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici".
Di qui due nozioni del delitto politico, l'una oggettiva e l'altra soggettiva, e, quindi, due classi di delitti politici:
a) quelli oggettivamente politici, i quali a loro volta si dividono in delitti che offendono un interesse politico dello Stato ed in delitti che offendono un diritto politico del cittadino;
b) quelli soggettivamente politici.
La classe dei delitti oggettivamente politici si fonda sulla matura dell'interesse offeso, nel senso che si ha riguardo solo alla natura del bene giuridico leso, prescindendosi dal motivo che abbia determinato il colpevole ad agire. E l'interesse offeso deve essere politico, ossia attinente alla vita dello Stato nella sua essenzialità e totalità: se, poi, si tratta della seconda specie della nozione oggettiva, non basta l'offesa ad un interesse politico ma occorre anche l'aggressione ad un diritto politico del cittadino.
Delitti soggettivamente politici sono, invece, i delitti comuni qualificati dal movente politico. Si tratta di delitti essenzialmente comuni, equiparati però dalla legge, a tutti gli effetti, ai delitti oggettivamente politici. Il fattore che opera lo spostamento dalla categoria dei delitti comuni a quella dei delitti politici è, in tal caso, puramente e strettamente psicologico: il "motivo politico". Ed il motivo è politico quando si mira ad offendere od a conservare un interesse politico dello Stato (Pannain - Manuale di diritto penale - vol. I pag.134). Ma di ciò meglio più avanti.
Sorge a questo punto il problema se i delitti militari possano rientrare nella categoria dei delitti politici.
La dottrina non ha mai avuto dubbi in proposito, quanto meno in ordine alla identificazione fra delitti militari e delitti soggettivamente politici. Per il Manzini (trattato di diritto penale - ed. 1950 - vol.I pag.448) anche i reati esclusivamente militari - cioè quelli costituiti da fatti che, nei loro elementi materiali non sono, in tutto o in parte preveduti dalla legge penale comune (art. 37 cod.pen.mil. di pace) - sono da considerarsi politici se determinati da motivi politici. Per il Pannain (op.cit. pag.133), più generalmente, anche un delitto previsto dai codici penali militari può essere di natura politici. Per il Maggiore (Principi di diritto penale - ed.1939 - vol.I pag.165) possono essere delitti politici anche i reati esclusivamente militari: e così via.
La questione è stata ulteriormente approfondita in tema di applicabilità ai reati militari delle amnistie e degli indulti concessi per i reati politici. Osserva il Pannain (Reati militari ed amnistia per reati politici - in "Archivio penale" 1947 II pag.304) che negare tale applicabilità significherebbe, oltre tutto, porsi in contrasto con la dottrina assolutamente costante (Manassero; Sucato), secondo cui i codici penali militari sono una legge complementare speciale rispetto al codice penale comune. Poiché, ai sensi dell'art. 16 cod.pen., si applicano le disposizioni generali del codice penale comune quando la legge speciale non vi deroghi e poiché nei codici penali militari manca una definizione di reato politico - né può dirsi che tali ultimi dodici abbiano rielaborato e diversamente regolato tutta la materia compresa negli artt. 7-12 del cod.pen. - la definizione di reato politico fornita dall'art. 8 cod.pen. vale pure per i reati militari, anche se esclusivamente tali.
Ad analoga soluzione giunge il Battaglini (Ernesto), per il quale non può dubitarsi, sotto il profilo del criterio soggettivo, che anche il reato militare - e perfino il reato esclusivamente militare - possa assumere carattere di delitto politico se commesso per motivo politici, giacché non è escluso che il militare abbia perseguito uno scopo diretto ad incidere sulla esistenza, costituzione o funzionamento dello Stato (nota a sentenza 12.11.1946 del T.S.M. in "Giustizia penale" 1947 II 176).
In piena adesione alla dottrina, il Tribunale Supremo Militare, con ordinanza del 12 novembre 1946 (presidente Sogno, relatore Sucato, P.M. Galasso conf. - ricorrente Mannelli - in "Giustizia Penale" 1947 II 176) non ha esitato a stabilire che "ai fini degli artt. 2 e 3 "del D.P. di amnistia 22.6.1946 n.4 debbono considerarsi delitti politici (non esclusi quelli militari) che siano in tutto o in parte determinati da motivi politici".
Qualche difficoltà tuttavia sarebbe potuta nascere, ed in effetti nacque, in ordine alla interpretazione dell'espressione "delitto comune" usata nell'art. 8 cod.pen., ma anche questo problema è stato risolto dal tribunale Supremo Militare (29.7.1947 pres. Cerica, rel. Sucato, P.M. Galasso diff. - ric. Martini - in "Archivio Penale" 1948 II 3) con una perspicua decisione che ormai fa testo:
"Nel terzo comma dell'art. 8 del cod.pen. la espressione 'delitto comune', usata per indicare i delitti non oggettivamente politici, che possono essere considerati politici in ragione dei motivi che li hanno determinati, sta in contrapposto alla espressione 'delitto politico' e trova appunto in questa i limiti del suo contenuto. Possono pertanto considerarsi delitti politici secondo il criterio soggettivo dei motivi determinanti anche i delitti preveduti da leggi speciali non di carattere comune quali, appunto, i codici penali militari, le leggi finanziarie ecc.".
La questione così risolta - osserva l'Aromatisi in una nota di adesione alla decisione suddetta - rende superflua la sottodistinzione tra reati obiettivamente od esclusivamente militari, in relazione all'accertamento della politicità soggettiva, giacché, discendendo il carattere politico del delitto dal motivo determinante dell'azione e cioè da un quid estrinseco agli elementi costitutivi del delitto stesso, è evidente la possibilità di riscontrare questo fattore esteriore in qualsiasi fatto delittuoso, a prescindere dalla sua definizione giuridica e dalla sua particolare classificazione.
Insomma, non sussiste incompatibilità fra reato militare (anche esclusivamente militare) e reato soggettivamente politico.
Ma su questo punto l'indagine non sarebbe completa senza un accenno a quei particolari reati militari che sono i delitti contro le leggi e gli usi della guerra, previsti nel libro terzo, titolo quarto del codice penale militare di guerra, comprendenti, fra gli altri, i delitti di cui agli artt. 185 e 224, cioè i delitti per i quali il KAPPLER è stato condannato.
Al riguardo, il Tribunale Supremo Militare, con sentenza 13.3.1950 n.363 (pres. Cerica, rel. Ciardi, P.M. Mirabella conf. - ricorrenti gen. Wagener ed altri - in "Rivista Penale" 1950 II 745), ha deciso che "i reati contro le leggi e gli usi della guerra non "possono essere considerati politici perché non offendono un interesse politico di uno Stato determinato ovvero un diritto politico di un suo cittadino. Essi sono invece reati di lesa umanità e le correlative norme hanno carattere universale e non semplicemente territoriale. Tali reati sono, di conseguenza, per il loro oggetto giuridico e per la loro particolare natura, proprio di specie opposta e diversa da quella dei delitti politici".
Dal che risulta, senza possibilità di equivoci:
a) che non è esclusa una colorazione psicologicamente politica nemmeno dei reati contro le leggi e gli usi della guerra, giacché la sentenza del T.S.M. testè citata nega soltanto la possibilità di identificare tale classe di reati con i delitti oggettivamente politici e non anche con quelli soggettivamente politici;
b) che l'aggressione ad un interesse politico - elemento che caratterizza tutti i reati politici - non riguarda soltanto lo Stato italiano bensì un qualsiasi Stato ("uno Stato determinato").
Questo insegnamento ha avuto, successivamente, un ulteriore sviluppo ed una ulteriore applicazione nel senso ora indicato per opera di un'altra decisione del Tribunale Supremo Militare 21.2.1956 pres. Gandini, rel. Santacroce, P.M. Venuti conf. - ric. Reder - in "Rivista Penale" 1957 II 712), la quale non si è limitata a ribadire che "i reati contro le leggi e gli usi della guerra non sono politici per la loro oggettività giuridica", ma ha aggiunto che "l'accertamento di eventuali motivi politici, ai fini dell'applicazione del condono concesso col D.P.R. 19.12.1953, n.922 per i reati politici, costituisce giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità", lasciando così chiaramente trasparire una autorevolissima conclusione, che vale anche come conclusione sul punto in esame e cioè:
- anche i delitti previsti e puniti dagli artt. 185 e 224 del c.p.m.g., quando siano stati determinati in tutto o in parte da motivi politici, rientrano a tutti gli effetti della legge penale, a norma dell'ultimo comma dell'art. 8 cod. pen., nella categoria dei delitti soggettivamente politici.
Delitti soggettivamente politici in particolare - Motivi politici
La distinzione pratica fra delitto oggettivamente politico e delitto soggettivamente politico è scultoreamente fissata in una fondamentale sentenza della Suprema Corte di Cassazione:
"L'art. 8 cod.pen. definisce il delitto politico sotto l'aspetto oggettivo e sotto quello soggettivo. Nella prima categoria, essendo il carattere politico impresso dal bene giuridico aggredito, è indifferente il motivo che abbia indotto il colpevole ad agire: nel delitto soggettivamente politico, invece, si ha esclusivamente riguardo al movente per stabilire, agli effetti della legge penale e quindi anche dei decreti che concedono amnistia e condono, la natura del reato (Cass. sez. 1^ pen. 28.12.1953 ric. Romano in Giustizia Penale" 1954 II 772).
In tema di delitti soggettivamente politici, pertanto, necessaria e sufficiente è l'indagine sull'esistenza del motivo politico.
Insegna il Manzini (op.cit. pag.448) che motivi politici sono "gli impulsi psichici tendenti a favorire, a realizzare a combattere idee o imprese di partito, nell'opinato interesse dello Stato e della società in generale". E la Relazione ministeriale sul progetto del codice penale precisa che il codice considera delitto soggettivamente politico il delitto comune determinato anche in parte per motivi politici, perché, "data la direzione della volontà dell'agente, sussisterà anche in tal caso (oltreché nei delitti oggettivamente politici) offesa agli interessi politici dello Stato".
Il Maggiore (op.cit. pag.165) definisce delitti soggettivamente politici quelli qualificati dal movente politico, "ossia dallo scopo o fine che l'agente si propone" ed aggiunge che è determinata da fine politico "ogni azione che tende ad incidere sull'esistenza, costituzione o funzionamento dello Stato".
Secondo il Pannain (Manuale cit. pag.317 e segg.), quel che la dottrina denomina "dolo specifico" null'altro è, invece, che la causa" o motivo del reato, nel senso che i motivi sono le ragioni, gli scopi che spingono all'azione criminosa, come a qualsiasi altra azione umana. Nel processo di formazione dell'intenzione "il motivo è il fine che il soggetto si propone si raggiungere con l'azione e, quindi, la spinta dell'azione, cioè la ragione del delinquere. Il motivo aderisce all'elemento soggettivo del reato, ma non è parte costitutiva di esso: precede e, se si vuole, genera il dolo, ma non è il dolo". Insomma il motivo è la causa ultima, la causa sceleris, la spinta prevalente a delinquere.
A prescindere, dunque, dall'intenzione, che rientra nel dolo, occorre indagare se e quali motivi siano rilevanti per il diritto penale.
Molteplici sono i motivi che intervengono per la commissione di un atto, ma la legge non si preoccupa, tra i vari motivi, che di quello più vicino alla determinazione volitiva ed esso è la "causa" del delitto.
Ciò posto e ricordato che il motivo è politico quando si miri ad offendere o a conservare un interesse politico dello Stato, può darsi che, alla base della manifestazione criminosa, esistano anche coefficienti egoistici come l'ambizione, l'odio, la cupidigia. Ma questo non esclude il motivo politico, giacché non bisogna confondere il motivo -che si esteriorizza nell'azione e si compenetra con fine che si tende a realizzare - col movente primo ed intimo, il quale dà impulso alla volontà e all'azione (cassazione Sez. 1^ pen. 26.4.1948 pres. e rel. Petruzzi - ric. Motta in "Archivio Penale" 1948 II 461).
Il diritto è una norma di condotta, che prende in considerazione l'operare umano nelle sue manifestazioni esteriori e non già i sentimenti che agiscononell'interiorità della coscienza e che sono ad esso inaccessibili, per formare oggetto di altre discipline o di altre norme di condotta come le religiose e le morali. La legge, perciò, quando parla di motivo politico, intende riferirsi non già alle molle che agiscono nel segreto della coscienza individuale: ma, in base alla legge generale della causalità, imperante anche nel mondo dei processi psichici, intende riferirsi a quei motivi che, allacciandosi ai primi, si rivelano all'esterno ed improntano di sé l'azione. Non si può perciò escludere, e nessuna incompatibilità psicologica esiste, che alla base dell'attività politica si agitino intimi ed occulti sentimenti di ambizione, di desiderio, di onori od anche di vantaggi materiali ed egoistici (id.).
D'altra parte non è richiesto dalla legge che la lotta politica debba mirare a fini altamente morali, nobili e legittimi. Basta riflettere che, se due gruppi politici si combattono aspramente per il raggiungimento dei loro fini ideologici o programmatici, non è possibile che entrambi siano nel giusto e che entrambi perseguano un fine egualmente nobile. Opinare diversamente significherebbe abbandonarsi ad un concetto idealistico in contrasto con la realtà sociale e storica poiché la moralità e la nobiltà del fine, nella lotta politica, non è un concetto generale ed assoluto, ma è un concetto di relazione nella convivenza sociale: sicché, come la recente esperienza politica insegna, ciò che è nobile e morale in un determinato momento può non essere più tale in un altro e, rispecchiando il fine politico le idee e i sentimenti di determinati gruppi sociali, non può tale fine rivestire una qualifica etica assoluta, valevole anche per tutti gli altri. Invero, si possono combattere lotte politiche con manifesti intenti vessatori e dannosi per gli avversari e non può dirsi quindi che in tal caso il fine sia nobile: ma non per questo la lotta cessa di essere politica (id.).
Quel che è decisivo è l'agire in concreto per interessi che trascendano l'individuo, per investire bisogni ed interessi della collettività o della società, o dello Stato in genere, mediante agitazione di idee o di attività pratiche dirette ad imporre soluzioni determinate in contrasto con quelle propugnate dagli avversari, soluzioni di indole strettamente politica od economico-sociale e ciò indipendentemente da quelli che possono essere i segreti impulsi che animano gli agitatori e indipendentemente dalla moralità del fine che si intende raggiungere (id. ed altre sentenze: da ultimo Cassazione Sez. 1^ pen. 9.4.1956 ric. Vivona in "Massimario Penale" 1956 col. 218).
Nè la lotta politica deve essere considerata solo su di un piano nazionale, giacché anche nelle competizioni locali può sussistere un tale carattere, sia avendo riguardo ad interessi generali, frazionati entro ambiti più ristretti, sia avendo riguardo alla natura intrinseca delle lotte stesse, anche se di sola portata locale, quando esse obbediscano a principi o programmi di stretta natura politica, la quale, nella sua essenza, mira al raggiungimento degli scopi della vita collettiva anche in aggregati minori dello Stato (id.). Il che - sia detto subito e con riserva di più approfondito esame - si attaglia perfettamente, mutatis mutandis, anche alla lotta politica internazionale.
La copiosa giurisprudenza della Suprema Corte, costante nelle linee fondamentali della definizione del motivo politico come più sopra esposto, ne ha ulteriormente elaborato la nozione attraverso i casi di specie, giungendo a formulazioni anche più ampie e quindi capaci di comprendere una più larga messe di casi. La nozione accolta dalla Corte di Cassazione e, infatti, "nozione estremamente liberale" (Cassaz. Sez. 1^ pen. 22.1.1955 ric. Perrino in "Massimario Penale" 1955 col. 198).
In sintesi, questo è l'insegnamento della Suprema Corte:
a) si ha motivo politico tutte le volte in cui scopo principale dell'agente sia quello di realizzare una determinata idea politica (Cass. Se. 3^ pen. 10.1.1950 ric. Corti in "Giustizia Penale" 1950 II 990), purché il motivo politico costituisca, fuori di ogni apparenza, il vero scopo che il soggetto si proponga di raggiungere e, quindi, la spinta dell'azione criminosa (Cassaz. Sez. 1^ pena. 28.12.1953 ric. Romano in "Giustizia Penale" 1954 II 772);
b) il concorso di motivi personali con motivi politici non esclude che il delitto possa considerarsi politico, dovendo tale carattere essere negato soltanto quando l'azione non abbia alcun fine politico, ma semplicemente un pretesto politico (Cassaz. Sez. 1^ pen. 23.10.1953 ric. Ferretti in "Rivista Penale" 1954 II 559);
c) in tale nozione si prescinde, perciò, da eventuali occulti sentimenti di ambizione, di onori, di vantaggi e simili e vi si comprendono anche i casi in cui la lotta politica abbia carattere vessatorio e dannoso per le altre classi sociali (Cassaz. Se. 1^ pen. 22.1.1959 ric. Perrino, già citata).
Premesso quanto sopra, si pone ora il problema del come individuare nei casi concreti l'esistenza di motivi politici.
In pratica può apparire difficile discriminare nettamente i due campi: quello degli interessi personali da quello degli interessi politici. Difficile perché nell'animo e nella coscienza del colpevole gli uni possono essere frammischiati e confusi con gli altri. L'indagine che tende ad individuare il motivo politico non può limitarsi, pertanto, al solo esame dell'elemento materiale e dell'elemento soggettivo, per così dire, minimo del reato: ma deve estendersi ad altri elementi.
Ma anche qui un criterio sicuro è fornito dalla Suprema Corte di Cassazione, nel senso che "costituiscono elementi rivelatori di indubbia importanza (del motivo politico) la natura e le modalità del delitto, le particolari considerazioni di luogo e di tempo in cui lo stesso è stato commesso, la figura del reo e quella della persona offesa: ciò perché il contrasto di idee e di attività politiche, mentre di per sé non è sufficiente a far ritenere politico il motivo del delitto, può talvolta convincere della sussistenza di un tale movente se poste in relazione a determinate circostanze di tempo e di persona, alla natura di particolari delitti o alla personalità del colpevole e quindi - sotto quest'ultimo profilo - nei confronti di un delinquente occasionale o passionale più che nei confronti di un delinquente abituale o professionale o per tendenza" (Cassz. Sez. 1^ pen 4.2.1956 ric. Prodi in "Massimario Penale" 1954 col.296 mass. 750).
Più semplicemente, "i motivi politici devono risultare dagli elementi positivi che accompagnano l'azione o la determinazione" (Cassaz. Sez. 1^ pen. 8,6,1955 ric. Muraro in "Giustizia Penale" 1955 II 967).
In conclusione, quantunque cronologicamente posteriore, è il fatto che individua il movente, è l'indirizzo manifestato dalla condotta dell'agente che, rivelando il fine perseguito, svela il motivo che quel fine ha suggerito e presupposto (Filippo Siciliano - La folla e il delitto soggettivamente politico - in "Giustizia Penale" 1951 I 11).
Motivi politici e lotta armata internazionale
La Suprema Corte di Cassazione - da un lato accogliendo una nozione "estremamente liberale" del delitto soggettivamente politico e, dall'altro, insegnando che la lotta politica non va considerata soltanto sul piano nazionale - ha posto le basi per la soluzione del problema che, a questo punto, si prospetta all'attenzione dei Giudici: può la lotta internazionale essere considerata "lotta politica" nel senso che a questa espressione ha dato la giurisprudenza e per gli effetti che ne conseguono?
La risposta affermativa non sembra dubbia.
Si è già rilevato che la estensione del concetto di lotta politica anche alle competizioni locali si attaglia perfettamente, mutatis mutandis, pure al caso della lotta politica internazionale. Infatti non si può ragionevolmente negare la politicità del motivo soltanto perché il reo,mirando con la sua azione ad offendere o a conservare un interesse politico dello Stato, abbia agito sul piano internazionale anziché sul piano esclusivamente interno.
Anzitutto, non è detto che lo Stato, a favore del quale o contro il quale il reo abbia delinquito, debba essere esclusivamente lo Stato italiano. In materia di estradizione del cittadino o dello straniero, ad esempio, dovendo il giudice italiano accertare, al fine di negare eventualmente l'estradizione, la politicità o meno dei moventi che hanno spinto l'estradando a delinquere (artt. 10 e 26 della Costituzione), legittimamente si fa luogo, il più delle volte, ad un'indagine di natura squisitamente politica proprio in relazione ad uno Stato estero.
In secondo luogo, non può negarsi che la lotta politica, nel senso di contrasto di ideologie e di programmi, si sia ormai dilatata sul piano storico fino a coinvolgere addirittura il mondo intero, sicché oggi si parla apertamente ed icasticamente di blocchi politici di Stati.
In terzo luogo, ogni dubbio si dissolve tutte le volte in cui - come nella specie in esame - allo Stato straniero, nell'interesse del quale il reo abbia agito, sia possibile contrapporre lo Stato italiano, in danno del quale lo stesso reo abbia contemporaneamente operato con la medesima azione.
Tuttavia, ciò stabilito, occorre dare una risposta ad un quesito più stringente: può essere considerata lotta politica internazionale anche la lotta armata internazionale, vale a dire la guerra?
Anche qui la risposta non può essere che affermativa, quanto meno in relazione all'ultimo conflitto mondiale.
Quale che fosse la natura dei conflitti precedenti - nei quali, del resto, la guerra fu sempre, di per sé, strumento della politica degli Stati - una cosa è certa: la seconda guerra mondiale fu un gigantesco conflitto ideologico, una sanguinosissima guerra politica, come tale proclamata e combattuta dall'uno e dall'altro campo dei belligeranti: ciascuno dei due blocchi, facendo ricorso alle armi, intese battersi per l'imposizione di una propria particolare visione politica, economica e sociale e per il trionfo di un determinato sistema politico, fino al punto che uno dei campi approfondì ed esasperò talmente le caratteristiche del proprio sistema da legarlo, nell'attuazione, anche a fattori razziali, partendo dal presupposto - discutibile quanto si voglia, ma certamente di natura politica - che il proprio sistema fosse connaturale soltanto ad una determinata razza e realizzabile soltanto ad opera di essa e nell'interesse di essa.
D'altra parte, ai fini della presente indagine, basta dimostrare non tanto che la seconda guerra mondiale fu un conflitto politico, quanto che essa fu anche un conflitto politico.
Ora, che nel quadro dell'urto fra i due giganteschi blocchi di Stati si sia inserito, sotto vari aspetti e con varie conseguenze, anche il conflitto tra due diverse ideologie politiche sembra innegabile. E' sufficiente osservare, al riguardo, che la coalizione degli Stati scesi in campo contro il III Riecco fondò la sua alleanza politica e militare essenzialmente su di una proclamata adesione alla democrazia come sistema politico ideologico e pratico, al concetto della necessità della comune lotta ad oltranza i sistemi dittatoriali ed agli obiettivi di "liberazione" politica dei popoli soggetti a regime di dittatura.
Dal canto suo la Germania era retta da un regime che, anche nella impostazione, nella condotta e nei fini proclamati della guerra, fu caratterizzato da estrema politicità.
Di qui, tra l'altro, l'apparizione su larga scala - sui campi di battaglia, nelle retrovie, nei territori occupati -a fianco delle forze armate tradizionali di intere grandi unità e di minori reparti di una milizia di regime e di partito quali le SS., che, nell'esecuzione delle dure e quasi sempre irresistibili direttive politiche dei capi politici del III Reich, non poterono a mano di imprimere, appunto, un carattere politico al combattimento, alle operazioni di sicurezza ed al governo dei territori occupati dai tedeschi. Il che, del resto, avvenne perché, almeno fino alla congiura militare del 1943-44, non vi fu mai aperta contrapposizione fra politica del regime e politica dello Stato, identificandosi perfettamente il III Reich nel regime nazista.
Analogamente la coalizione degli Stati democratici gettò nella lotta informazioni paramilitari di partigiani, tratte quasi esclusivamente dai movimenti politici antinazisti ed antifascisti, imprimendo anch'essa carattere politico alla guerra ed alla guerriglia ed adottando largamente nei territori occupati il metodo dell'epurazione politica.
A conferma e riprova del carattere politico ed ideologico della seconda guerra mondiale furono celebrati nel periodo immediatamente postbellico i processi della Corte internazionale di Norimberga, i quali, a prescindere dal loro discusso fondamento giuridico, costituirono indubbiamente, nel loro complesso, proprio un gigantesco processo politico contro la politica, di pace e di guerra, della Germania nazista.
Orbene, a tale carattere di esasperata politicità non sfuggirono quasi mai gli atti di repressione e di rappresaglia commessi durante il conflitto delle truppe tedesche in genere e dalle SS. in particolare.
E qui cade acconcio un rilievo. Come si è visto, il Tribunale Supremo Militare ha riconosciuto che anche i reati contro le leggi e gli usi della guerra possono rientrare nella categoria dei delitti soggettivamente politici quando siano stati determinati, in tutto od anche in parte, da motivi politici. L'insegnamento del Tribunale Supremo Militare non potrebbe essere più esatto perché, a ben riflettere, fra i reati militari sono proprio quelli contro gli usi e le leggi della guerra che più facilmente possono essere determinati da spinta politica.
Si tratta di atti comunemente definiti terroristici, di ritorsione, di repressione indiscriminata, che si concretano in varie ipotesi, fra cui quelle dell'art. 185 (violenza contro privati) e dell'art. 224 (requisizione arbitrarie).
A rigore, fra questi atti potrebbero essere compresi anche i bombardamenti indiscriminati eseguiti dagli aerei anglo-americani su larga scala e con modalità oggi universalmente riprovate, i quali causarono immani lutti e distruzioni e molto spesso non furono giustificati da esigenze belliche. Quale fosse il loro fine è evidente: non certamente un fine militare ma quello psicologico di fiaccare la resistenza del proprio nemico per ottenere la sconfitta della parte avversa, per far trionfare i propri principi e, in ultima analisi, per abbattere, anche attraverso la provocazione dell'insurrezione, la dittatura e sostituirvi la democrazia.
Ma allo stesso fine psicologico e politico mirarono anche gli atti di violenza contro i privati commessi dalle truppe tedesche, quanto meno tutte le volte in cui gli atti stessi non furono determinati da necessità strettamente militari. Fine assolutamente e chiaramente politico, quindi: fine che trascendeva gli individui che tali atti eseguirono, ordinarono o permisero; fine che non può essere attribuito ad interessi personali ma indubbiamente attinge alla sfera degli interessi - più o meno rettamente concepiti - dello Stato da cui dipendevano quei militari.
Gli esecutori degli atti in questione agirono, almeno nella maggioranza dei casi, in nome o per conto dello Stato germanico: furono, o credettero di essere, interpreti della volontà di esso giacché gli atti medesimi rientravano nel quadro generale delle misure, dirette non solo a garantire la sicurezza delle truppe impegnate sul fronte di combattimento, ma anche a consolidare il regime di occupazione e, in Italia dopo l'8 settembre 1943, dirette pure a rafforzare l'autorità politica della R.S.I. sorta in nome delle fedeltà all'alleanza italo-germanica ed al programma ed all'ideologia per cui le truppe tedesche combattevano.
E se è vero, come è vero, che i capi politici e militari del III Reich furono processati a Norimberga proprio per aver organizzato, diretto e ordinato i suddetti atti con lo scopo di far trionfare la propria concezione politica, come potrà negarsi negli esecutori il convincimento sia pure erroneo (ma il putativo equivale al reale!) di aver agito nell'interesse dello Stato germanico e per attuare gli obiettivi politici della Germania?.
D'altra parte, restringendo l'esame a quanto accadde in Italia, il fine politico è stato costantemente riconosciuto a favore di quei militari delle forze armate della R.S.I. che, combattendo a fianco dei militari tedeschi, commisero, in concorso con loro o da soli, i medesimi fatti di violenza alle persone ed alle cose (omicidi, lesioni, sevizie, requisizioni ecc.) che sostanziano gli articoli 185 e 224 c.p.m.g..
E' vero che il più delle volte i fatti stessi vennero considerati non tanto delitti contro gli usi e le leggi della guerra quanto, secondo i casi, elementi costitutivi dei delitti di aiuto al nemico (art. 51 c.p.m.g.), di intelligenza col nemico (art. 54 c.p.m.g.), di aiuto al nemico nei suoi disegni politici (art. 58 c.p.m.g.) sotto il profilo del collaborazionismo militare o politico (D.L.L. 27.7. 1944 n.159 art. 5, D.L.L. 22.4.1945 n.142 art. 1 e D.L.L. 12.4.1946 n.201 art. 2) ovvero reati connessi al delitto di collaborazionismo: ma è anche vero che la espressione "collaborazionismo" - sia intrinsecamente, sia perché con i decreti istitutivi del delitto di collaborazione vennero esplicitamente richiamati gli artt. 51, 54 e 58 c.p.m.g. - nell'altro indica che il complesso dei reati militari di guerra contro la fedeltà e la difesa dello Stato previsti dal codice penale militare di guerra (libro terzo, titolo secondo del c.p.m.g.): anzi, gli artt. 51, 54 e 58 fanno parte del capo primo, dedicato specificamente ai delitti di "tradimento".
Orbene, la collaborazione, per molti dei collaborazionisti, consiste precisamente nell'eseguire le azioni di rappresaglia disposte dai comandi militari germanici o comunque rientranti nel quadro generale delle misure di sicurezza delle forze armate tedesche impegnate sul fronte. Sicché, se si è riconosciuto che fu il movente politico a spingere i militari italiani collaborazionisti a venir meno alla fedeltà allo Stato e, quando ne furono gli autori, a compiere rappresaglie, repressioni ed altri atti di violenza, non si vede perché il movente politico dovrebbe essere riconoscibile soltanto in relazione agli artt. 51, 54 e 58 c.p.m.g. ed essere, invece, negato in relazione agli artt. 185 e 224 dello stesso codice. Si tratta pur sempre, negli uni come negli altri casi, di reati militari in tempo di guerra, i quali, se commessi in occasione di operazioni e di misure collettive di repressione, non poterono essere stati determinati da motivi personali.
Ma c'è di più. Fatta eccezione di episodi particolari, in cui palese era apparso il movente personale, la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che la spinta, che indusse i collaboratori italiani a venir meno alla fedeltà ai doveri militari ed a macchiarsi di reati che il c.p.m.g. chiama di "tradimento", fu una spinta politica giacché il collaborazionismo presuppone una scelta politica fra due opposte concezioni, cioè, in concreto, fra l'obbedienza al dovere militare e il tradimento.
Come negare, allora, al militare tedesco, che abbia commesso i medesimi eccessi, la sussistenza di motivi politici nella sua azione? Anche egli poteva scegliere fra la fedeltà ed il tradimento e tale scelta, come quella dell'italiano collaboratore, non poteva essere che di natura politica, cioè determinata da motivi politici.
Ne discende che al collaborazionismo dei militari italiani,ossia ad un tradimento politicamente qualificato, corrisponde la fedeltà al proprio Stato dei militari tedeschi, fedeltà che sotto questo profilo è un elemento essenzialmente politico. Come non ritenere, pertanto, che una delle conseguenze di questa fedeltà - così come, per converso, di quel tradimento - furono proprio gli eccessi previsti o puniti dagli artt. 185 e 224 c.p.m.g.?
L'applicazione agli uni il beneficio dell'amnistia ed il negarlo agli altri significherebbe usare clemenza verso il tradimento e nello stesso tempo infliggere un castigo ed usare maggiore rigore nei confronti della fedeltà! O, meglio, significherebbe giudicare motivo politico il tradimento e motivo soltanto personale e non politico la fedeltà: il che sarebbe veramente assurdo!
Potrebbe obiettarsi che in Italia, diversamente che in Germania, esistevano due governi e due parti in lotta fra di loro. Ma l'obiezione non sarebbe valida giacché proprio nelle forze armate tedesche vi era chi congiurava per porre fine alla guerra: si ricordi, in proposito, che la congiura militare culminò il 20 luglio 1944 addirittura nel tentativo di sopprimere Hitler.
In conclusione, anche il militare tedesco fu libero di scegliere fra il servire fedelmente ed il congiurare e tradire. La sua scelta implicò quindi un giudizio politico: aver scelto la fedeltà ripudiando il possibile tradimento significò accettazione e sottomissione piena ai propri dovere militari anche in relazione a compiti spesso ingrati, talvolta disumani e, come tali, in grave conflitto con i principi morali e religiosi cui pur credevano i soldati che obbedirono allo Stato. Applicazione alla fattispecie
L'ultimo comma dell'art. 1 del decreto 11 luglio 1959 n.460 dispone che "ai fini dell'applicazione dell'amnistia stabilita alle lettere a) e b) del presente articolo, il giudice, ove sia stata pronunciata condanna e dalla sentenza e dagli atti del procedimento non apparisca sufficientemente stabilito se il reato sia compreso fra quelli di cui alle lettere citate, dispone gli opportuni accertamenti".
Il che significa, in concreto, che l'on. Tribunale Militare dovrà anzitutto stabilire se dalla sentenza di condanna risulti - o quanto meno possa ricavarsi - che il Kappler fu determinato a commettere i delitti ascrittigli "in tutto o in parte da motivi politici" (art. 8 cod. pen.). Qualora ciò non sia possibile, e sempreché la sentenza non escluda la sussistenza del movente politico, l'indagine dovrà essere estesa agli atti del procedimento ed in ultima analisi, qualora neanche dall'esame degli atti processuali appaia determinabile in misura sufficiente che il condannato agì sotto la spinta del motivo politico ma ciò non sia escluso, sarà necessario disporre "gli opportuni accertamenti".
In tale ultimo caso il Kappler confida che l'on. Tribunale, sospesa ogni pronuncia, gli conceda la possibilità di fornire adeguate prove a dimostrazione del movente politico stesso.
_______________
Il tenente colonnello delle SS. tedesche (SS. Obersturmbannfuehrer Herbert Kappler - comandante, durante l'occupazione germanica di Roma della polizia di sicurezza e del servizio di sicurezza (S.D.) - è stato condannato:
a) alla pena di 15 anni di reclusione, a norma dell'art. 224 c.p.m.g., per aver arbitrariamente requisito kg.50 di ora in danno della Comunità israelitica di Roma;
b) alla pena dell'ergastolo, a norma dell'art. 185 c.p.m.g., per l'uccisione alle Fosse Ardeatine, il 24 marzo 1944, di 15 persone, non essendogli stata addebitata, come meglio si dirà più avanti, la morte delle altre 320 persone fucilate lo stesso giorno e nella stessa località.
La sentenza 20 luglio 1948 del tribunale Militare Territoriale di Roma e quella 25 ottobre 1952 del tribunale Supremo Militare - che ha confermato la decisione di primo grado con l'esclusione però, per gli omicidi delle Fosse Ardeatine, dell'aggravante della premeditazione -stabiliscono, in fatto ed in diritto, sostanzialmente quanto segue.
- a -
Nel quadro del comportamento delle autorità tedesche verso gli israeliti durante l'occupazione di Roma, il Kappler, il 26 settembre 1943, nel suo ufficio di comandante la polizia tedesca, nel quale aveva convocato il dott. Ugo Foà e il dott. Dante Almansi, presidente rispettivamente della Comunità israelitica di Roma e delle Comunità israelitiche italiane, intimò ai due, di propria iniziativa e senza essere stato autorizzato da autorità superiori, di versare entro 36 ore kg.50 di oro appartenente agli israeliti della Capitale. L'oro fu versato nel termine prefissato.
A dire del Kappler, il tributo dell'oro era stato da lui escogitato in attuazione di una sua personale visione del problema ebraico in Italia, secondo cui la politica di annientamento degli israeliti, eventualmente necessaria in altre nazioni, darebbe stata senza ragione nei riguardi degli israeliti italiani, sicché il tributo dell'oro gli era apparso come un metodo per privare la Comunità israelitica dell'unica arma pericolosa della quale essa poteva disporre ed egli si era risolto ad imporlo nella convinzione che, dopo ciò, le autorità superiori non avrebbero fatto eseguire in Roma le già preannunziate misure di rastrellamento, che egli giudicava inopportuno. Inoltre l'imposizione del tributo -ancora a dire del Kappler - non era avvenuta con la minaccia di deportare 200 israeliti qualora l'oro non fosse stato versato, sibbene con un circospetto avvertimento ai suoi interlocutori Foà ed Almansi circa il pericolo dei rastrellamenti, che da autorità più alta erano stati divisati.
Senonché - afferma la sentenza del tribunale Militare Territoriale -il comportamento dei tedeschi, caratterizzato da arroganza e da equivocità, e le precise dichiarazioni del dott. Foà, che riferì circostanza particolarmente espressiva dell'odio del Kappler verso gli israeliti - l'aver cioè il Kappler affermato che per lui erano nemici tutti gli uomini di sangue ebraico, anche se convertiti al cattolicesimo -rendono inconsistente la versione del Kappler circa l'erronea interpretazione a titolo di minaccia di frasi che volevano essere soltanto un cauto avvertimento di incombente pericolo di rastrellamento.
Infondato ed illogico è, poi, apparso al Tribunale il movente addotto dal Kappler. Nell'inviare a Kaltenbrunner, comandante generale della polizia di sicurezza, l'oro degli israeliti romani - che, a dire dello stesso Kappler, nell'inverno del 1945 si trovava ancora nell'ufficio di Kaltembrunnr - il Kappler, nella lettera di accompagnamento, segnalava che "gli ebrei romani avevano contatti con gruppi finanziari ebraici all'estero e si sarebbero potuti sfruttare questi contatti per il servizio informazioni". Il Kappler doveva capire che, con tale segnalazione, veniva attribuita agli israeliti di Roma una responsabilità che, nella valutazione dell'autorità centrale, non poteva non determinare l'adozione, sia pure opportunamente rinviata, delle misure di deportazione e di rigore che, infatti, anche a Roma vennero attuate. "In conclusione, spinta alla requisizione dell'oro non era stato l'intendimento di salvare vite di israeliti, ma l'ambizione di mettere in rilievo doti di abilità e di dedizione alla politica razziale del regime nazista" (così, testualmente, la sentenza del Tribunale Supremo Militare).
Interessante è osservare, peraltro, che la sentenza dei primi Giudici (e qui non è possibile porne un rilievo le contraddizioni logiche trattandosi di decisione passata in giudicato), nell'intento di meglio lumeggiare il carattere del Kappler, che essa qualifica senz'altro "ambizioso e fanatico", finisce con l'ammettere esplicitamente proprio quanto dal Kappler sempre asserito, vale a dire che egli, ai metodi violenti voluti dal comando generale della polizia di sicurezza a Berlino, aveva preferito, sia pure col fine di servirsi degli ebrei nell'interesse della condanna bellica tedesca (servizio informativo, controspionaggio ecc.) tenere gli israeliti lontani dai campi di concentramento.
C'è, dunque, nella stessa sentenza il riconoscimento di un fine particolare che, al di fuori dell'ambizione e del fanatismo (del resto non incompatibili con altri scopi), spinse il Kappler alla requisizione arbitraria dell'oro.
Comunque sia, così ritenuti i fatti, il Kappler è stato dichiarato responsabile del delitto di cui all'art. 224 c.p.m.g. perché - concludono su questo punto le sentenze - il tributo dell'oro fu da lui imposto senza autorizzazione e senza necessità, essendo quest'ultima esclusa dal rilievo che la Germania, nel settembre 1943, si trovava in piena efficienza bellica, tanto da sostenere fortemente l'urto degli eserciti nemici sui vari fronti, e teneva sotto dominio quasi tutta l'Europa e, infine, dal rilievo che, verso la fine della guerra, l'oro requisito dal Kappler si trovava ancora nell'ufficio di Kaltenbrunner.
- b -
Il 24 marzo 1944, militari tedeschi fucilarono alle Fosse Ardeatine 335 persone, in esecuzione di sanzioni collettive stabilite il blocco degli edifici davanti ai quali era avvenuto l'attentato.
Evitata, così, una subitanea rappresaglia, le indagini furono affidate alla polizia di sicurezza ed al suo comandante Kappler. Alle ore 17 il Kappler, che aveva raccolto in via Rasella quattro bombe a mano, era in grado di esprimere al gen. Maeltzer la sua opinioni circa gli autori dell'attentato. Costoro - egli disse - dovevano identificarsi con ogni probabilità in italiani appartenenti a partiti antifascisti: bombe a mano dello stesso tipo rudimentale di quelle raccolte venivano usate di solito dai partigiani italiani. Ed effettivamente, dopo la cessazione della occupazione militare tedesca di Roma, fu accertato che l'attentato era stato compiuto da una squadra di partigiani appartenenti ad un'organizzazione clandestina di resistenza, i quali avevano operato in abito civile e senza alcun segno distintivo di appartenenza ad una formazione armata partigiana.
Nel colloquio dalle ore 17 fu sollevata la questione di una possibile rappresaglia, che fu poi oggetto di numerose discussioni, per la maggior parte telefoniche, fra i vari comandi interessati (comando della città di Roma, comando della XIV armata, comando della polizia di sicurezza in Italia, comando del maresciallo Kesselring) e fra il Kappler ed i comandi stessi, relativamente alle misure di ritorsione da adottare per l'attentato ed alle modalità della ritorsione stessa.
La conversazione delle ore 17 fra il gen. Maeltzer ed il Kappler fu frequentemente interrotta da colloqui telefonici del comandante della città: uno di questi, nel quale ricorreva spesso la parola "rappresaglia", avvenne col gen. Mackensen, comandante la XIV armata tedesca. Il Kappler venne invitato, ad un certo punto, dal gen. Maeltzer a parlare al telefono direttamente col gen. Mackensen.
In quel momento il Kappler aveva già trattato telefonicamente dell'argomento col suo capo gerarchico in Italia, gen. Harster con sede a Verona, ed aveva concordato con lui che, per il caso più che probabile che le autorità competenti ordinassero misure di ritorsione, la rappresaglia dovesse cadere esclusivamente su persone rientranti nella categoria dei "Todeswurdige", ossia persone condannate a morte o all'ergastolo ovvero arrestate per reati punibili con la pena capitale e di cui la colpevolezza fosse stata accertata in base alle indagini della polizia.
Ponendosi, quindi, in contatto telefonico con gen. Mackensen mentre era ancora nell'ufficio del gen. Maeltzer, il Kappler riferì al comandante la XIV armata il suo colloquio col gen. Harster e restò d'intesa col gen. Mackensen che, in caso di ordine di procedere a rappresaglia, le fucilazioni sarebbero state limitate ai soli "Todeswurdige" e ciò anche se il numero delle persone disponibili di tale categoria fosse inferiore alla proporzione da 10 a 1.
Fra le 19 e le 20 di quello stesso giorno il Kappler fu informato telefonicamente dal comando della città di Roma essere allora pervenuto dal comando del maresciallo Kesselring l'ordine di fucilare entro le 24 ore, e quindi entro le ore 19-20 del giorno successivo 24 marzo 1944, un numero di italiani decuplo del numero dei militari tedeschi morti per l'attentato.
L'evidente incompatibilità fra questo ordine e quanto stabilito dal gen. Mackensen indusse il Kappler a porsi direttamente in contatto col comandante del maresciallo Kesselrin (comando superiore sud - ovest: O.B.S.W.): in tal modo egli apprese che l'ordine non era del maresciallo ma era stato impartito personalmente da Hitler.
Cadeva così la limitazione, che era nei propositi del gen. Mackensen e del gen. Harster di eseguire la rappresaglia sui soli "Todeswurdige e correlativamente, rispetto al nuovoordine, risultò chiaro al Kappler, ormai in possesso dei dati raccolti dalle dipendenti sezioni di polizia, che il numero dei "Todeswurdige" disponibili era insufficiente rispetto al numero dei fucilandi necessario per dar esecuzione all'ordine che imponeva il rapporto dai 10 a 1. Da ciò ebbe origine, qualche minuto dopo, un nuovo colloquio telefonico fra il Kappler ed il gen. Harster che si concluse con la determinazione, di fronte all'ordine perentorio di Hitler, di completare il numero dei destinati alla morte traendoli dagli israeliti che erano in potere dei tedeschi per essere deportati.
Durante la notte sul 24 marzo altri militari, fra quelli rimasti feriti nell'attentato, morirono. Alle 8 del mattino del 24 i morti tedeschi erano 32, sicché il numero degli italiani da fucilare era salito a 320.
Pur con i nuovi criteri di scelta, la polizia tedesca aveva compilato una lista di 270 persone: per le altre 50 persone il Kappler si rivolse allora alla polizia italiana, chiedendo la consegna del relativo elenco per le ore 13 di quello stesso giorno.
A mezzogiorno, convocato dal gen. Maeltzer, il Kappler si recò nell'ufficio del comandante della città e ivi trovò anche il magg. Dobrik, comandante del battaglione "Bozen" del quale faceva parte la compagnia colpita dall'attentato. Dopo aver confermato ai due ufficiali che la rappresaglia era stata ordinata personalmente da Hitler e dopo essere stato, a sua volta, ragguagliato dal Kappler relativamente alle due liste dei 320 fucilandi ed ai criteri seguiti per la compilazione di esse, il gen. Maeltzer dichiarò che l'esecuzione della rappresaglia spettava al battaglione del magg. Dobrik, ma, a seguito delle eccezioni sollevate da quest'ultimo, si rivolse telefonicamente al comando della XIV armata chiedendo che alle fucilazioni provvedesse un reparto dell'armata. La testuale risposta del col. Hauser, con quale il gen. Maeltzer stava comunicando, fu: "la polizia è stata colpita, la polizia deve far espiare".
Ripetuta tale frase, il gen. Maeltzer ordinò allora al Kappler di provvedere con gli uomini dipendenti all'esecuzione.
L'ordine del gen. Maeltzer - affermano le sentenze del Tribunale Territoriale e del Tribunale Supremo - era un ordine concreto e tassativo di mettere a morte 320 persone e cioè quelle indicate negli elenchi (tedesco e italiano) di cui il Kappler aveva poco prima riferito al comandante della città. La tassatività dell'ordine comportava, di conseguenza, l'esclusione di ogni facoltà del Kappler, di aumentare il numero dei fucilandi.
Il Kappler, congedatosi dal gen. Maeltzer, si recò nel suo ufficio e, chiamati a rapporto gli ufficiali dipendenti, comunicò loro che tra qualche ora sarebbero state fucilate 320 persone, alle cui esecuzioni dovevano partecipare tutti gli uomini dipendenti di nazionalità tedesca, agli ordini del cap. Schutze, ed impartì particolareggiate istruzioni circa le modalità ed il luogo dell'esecuzione. Appreso, qualchetempo dopo, dal cap. Schutze che era deceduto un altro dei militari tedeschi colpiti dall'attentato ed informato, contemporaneamente, dallo stesso capitano che nella mattinata erano stati arrestati un certo numero di israeliti, ordinò allora allo Schutze di includere 10 degli arrestati fra i fucilandi così da portare il numero di questi da 320 a 330, pari cioè al decuplo del numero di 33 morti tedeschi.
Secondo l'assunto del Kappler, egli, in conseguenza della morte del trentatreesimo soldato tedesco appresa dopo il suo incontro di mezzogiorno col gen. Maeltzer, aveva il potere-dovere di includere nella rappresaglia altre 10 persone in conformità del rapporto stabilito da Hitler. Infatti due erano stati gli ordini di Hitler. Col primo -comunicato alle ore 20 circa del 23 marzo dal gen. Butlar dell'O.K.W. (comando supremo delle forze armate) al gen. Westphal, capo di s.m. del fronte sud-ovest - si era stabilita soltanto la proporzione da 10 a 1. Con secondo -comunicato durante la notte sul 24 - si era affidata l'esecuzione (Durchfuehrung) alla S.D., ossia al Kappler: e "Durchfuehrung" non voleva dire soltanto la materiale esecuzione (Ausfuehrung), bensì l'intera preparazione ed attuazione della rappresaglia, compresa la fissazione del numero delle vittime in rapporto al numero dei tedeschi morti.
Ma questo assunto del Kappler - affermano le sentenze -è infondato perché in contrasto con la tassatività dell'ordine del gen. Maeltzer, che aveva bloccato il numero dei fucilandi in 320.
D'altra parte il numero effettivo delle persone fucilate fu superiore anche a 330, fu cioè 335. Infatti il giorno successivo i capitani Schutze e Priebke riferirono al Kappler che da un riesame delle due liste risultava che i fucilandi erano stati 335 e non 330. Priebke asserì che le 5 persone fucilate in più erano comprese nell'elenco fornito dalla polizia italiana ed erano sfuggite al controllo perché la lista italiana, che indicava i nominativi senza numero progressivo, era di 55 persone e non di 50, quante cioè il Kappler ne aveva richieste.
Senonché l'affermazione del cap. Priebke è stata considerata infondata dal Tribunale Militare Territoriale, il quale è giunto alla conclusione:
a) che le 5 persone fucilate in più provenivano dal gruppo di detenuti a disposizione dell'autorità tedesca;
b) che il Kappler, il quale aveva ordinato di procedere alle fucilazioni con la massima celerità, non si era curata di vigilare l'operato dei due capitani, rispettivamente incaricati di dirigere l'esecuzione e di controllare il numero dei fucilati: in altri termini non aveva posto in essere la vigilanza necessaria a che non si verificassero errori, che erano possibili a causa del ritmo accelerato imposta in quella evenienza.
Circa la valutazione giuridica dei fatti così ritenuti, la sentenza del Tribunale Militare Territoriale premette che la Germania, quale Stato occupato del territorio italiano sulquale si verificò l'attentato di via Rasella, aveva il diritto di agire in via di rappresaglia in quanto offesa da una violenza del diritto internazionale bellico. Tale violazione era, infatti, riconducibile allo Stato italiano per il rapporto esistente fra tale Stato ed il movimento partigiano di cui facevano parte gli autori dell'attentato, i quali - pur non avendo la qualità di legittimi belligeranti e, quindi, non avendo il diritto di compiere l'atto che invece compirono - tuttavia facevano parte di un'organizzazione militare inquadrata nella Giunta militare. Questa, alla stregua del Comitato di liberazione nazionale -per il riconoscimento implicito ad esso fatto, attraverso numerose manifestazioni, dal governo legittimo e per i fini propri di quest'ultimo (lotta contro i tedeschi) che essa Giunta attuava in territorio occupato - si poneva come organo legittimo, almeno di fatto, dello Stato italiano, il quale, del resto, considerò successivamente come propri combattenti i partigiani che avessero effettivamente combattuto contro i tedeschi.
Ciò posto, la sentenza del Tribunale Territoriale distingue la fucilazione di 320 persone da quella delle 10 persone, aggiunte per la morte del trentatreesimo soldato tedesco, perché l'una si riportava ad ordine di autorità competenti a disporre rappresaglia, mentre l'altra si riportava ad iniziativa del Kappler, che non aveva, invece, la competenza a disporre rappresaglie. Per quanto riguarda, però, la fucilazione delle 320 persone, la sentenza dei primi Giudici, fermo restando in astratto il diritto della Germania a disporre rappresaglie, esclude in concreto che la fucilazione medesima abbia costituito legittima rappresaglia perché un'azione di rappresaglia, oltre ad incontrate un limite nei diritti che sanzionano fondamentali esigenze, deve essere proporzionato alla violazione sofferta mentre, nel caso delle Fosse Ardeatine, vi fu un'enorme sproporzione fra l'attentato di via Rasella e le fucilazioni, sia in rapporto al numero delle vittime sia in rapporto al danno determinato.
Escluso, così, che la fucilazione delle 320 persone potesse qualificarsi repressione collettiva in territorio occupato, a norma dell'art. 50 del Regolamento annesso alla Convenzione dell'Aja del 1907, tuttavia il Tribunale Militare Territoriale, esaminata la particolare posizione del Kappler e le modalità del fatto, scagiona l'imputato da ogni responsabilità per la morte delle 320 persone sul presupposto che egli non ebbe la coscienza e la volontà di obbedire ad un ordine delittuoso.
A diversa soluzione, invece, il Tribunale Territoriale perviene relativamente alla fucilazione delle altre 15 persone (10 aggiunte dal Kappler alle 320 e 5 uccise in più nelle circostanze suindicate) nel senso che di tali uccisioni il Kappler va ritenuto pienamente responsabile per aver autonomamente voluto ed ordinato la morte delle 15 persone al di fuori di ogni ordine delle autorità superiori - realmente legittimo, putativamente legittimo o illegittimo che fosse l'ordine generale della rappresaglia - e senza aver la competenza a disporre rappresaglie.
Sulla questione della valutazione giuridica della fucilazione delle 320 persone la sentenza del Tribunale Supremo Militare, nel respingere il ricorso proposto dal Kappler, va anche oltre per quanto attiene al diritto o meno della autorità tedesche ad esercitare rappresaglie per l'attentato di via Rasella e - dopo aver escluso che il problema possa essere risolto sul piano del diritto interno trattandosi invece di problema di pertinenza del diritto internazionale - stabilisce in sostanza quanto segue:
1) l'attentato di via Rasella non può essere qualificato altrimenti che un atto di ostilità in danno di forze militari di occupazione, commesso da persone che non avevano la veste di legittimi belligeranti;
2) in relazione a tali atti di ostilità e nei confronti dei loro autori ed anche, in taluni casi, nei confronti della popolazione di cui gli autori degli atti di ostilità fanno parte, il diritto internazionale prevede un complesso di procedimenti, tutti facilmente individuabili nelle norme delle convenzioni sul trattamento dei prigionieri di guerra e sugli usi della guerra terrestre;
3) l'intera serie dei procedimenti è caratterizzata dal rispetto del principio di giustizia, il quale reclama che l'innocente non paghi per il colpevole, ed in ogni caso la reazione dell'occupante agli atti di ostilità è legittima solo nei limiti della difesa;
4) la rappresaglia, come particolare forma della potestà di autotutela, ha per presupposto, nei casi in cui è consentita l'inosservanza da parte del belligerante avversario di un obbligo derivante dal diritto internazionale, ma tale inosservanza deve essere effetto di azione od omissione imputabile allo Stato, rispettivamente in contrasto con divieti o comandi del diritto internazionale;
5) l'attentato di via Rasella, per essere stato commesso da persone non appartenenti alle forze armate regolari od ausiliarie dello Stato, cioè da persone che operarono a proprio rischio nei riguardi del nemico, non può farsi risalire allo Stato italiano;
6) di conseguenza va recisamente esclusa la legittimità dell'esercizio della rappresaglia tedesca per l'attentato di via Rasella.
L'insegnamento del Tribunale Supremo Militare non ha, comunque, modificato la sentenza del tribunale Militare Territoriale per quanto riguarda la responsabilità del Kappler, che è rimasta limitata alla fucilazione di sole 15 persone.
- c -
Quali motivi spinsero il Kappler a volere la morte delle 15 persone?
Secondo il Tribunale Militare Territoriale furono l'ambizione ed il fanatismo, mentre nulla è detto dei moventinella sentenza del Tribunale Supremo Militare, fatta eccezione di una breve proposizione con cui, nel respingere la doglianza della difesa per la mancata concessione dell'attenuante dell'eccesso di zelo, si afferma che in ogni caso l'attenuante stessa sarebbe stata incompatibile col movente dell'ambizione.
Il tribunale Territoriale spiega, dunque, l'iniziativa del Kappler nell'ordinare la fucilazione di altre 10 persone con la sua ambizione di apparire pronto e severo agli occhi dei superiori e sempre alla luce dell'ambizione motiva tutte le altre parti della sentenza con cui si affermano sussistere le aggravanti contestate della crudeltà e della premeditazione e si negano le attenuanti invocate dalla difesa.
La personalità del Kappler, secondo i primi Giudici, era dominata da spregiudicatezza per ambizione. "Egli agì - si dice in un punto "della sentenza (pag. 134) - sperando che le più alte gerarchie, attraverso questa azione, avrebbero visto in lui l'uomo di pronta iniziativa, capace di reprimere e di colpire col massimo rigore".
C'è, poi, nella sentenza anche un vago riferimento ad un altro motivo, l'odio, là dove (pag. 130), a sostegno psicologico della ritenuta aggravante della crudeltà, si accenna in forma dubitativa alla possibilità che lo stato d'animo del Kappler di solidarietà verso i commilitoni tedeschi uccisi a via Rasella fosse sfociato nella crudeltà dell'esecuzione per odio verso gli italiani concittadini degli attentatori.
Infine la sentenza riconosce esplicitamente, in occasione dell'indagine sul dolo per l'uccisione dei 320 (pag. 131), l'influenza psicologica che sull'animo del Kappler esercitarono l'ordine di Hitler e la disciplina rigidissima della SS.
- d -
Fin qui quanto risulta dalle sentenze.
Tuttavia i primi Giudici, nella loro decisione, hanno omesso alcune circostanze, fondamentali ai fini dell'attuale esame, delle quali, ovviamente, qui si fa cenno per una inammissibile critica ad una sentenza passata in giudicato ma soltanto perché - autorizzato dall'ultima parte dell'art. 1 del decreto 11 luglio 1959 n.460 - il Giudice competente all'applicazione dell'amnistia ha, come si è visto, il dovere di estendere la ricerca dell'eventuale motivo politico anche alle risultanze processuali non tenute presenti, ma non escluse, dalla sentenza di condanna.
Orbene, particolarmente significative appaiono le seguenti dichiarazioni rese dal Kappler, da coimputati e da testimoni nel corso del processo:
1) Eitel Moellhausen, console tedesco a Roma (udienza 11.6.1945): "Mi venne incontro Maeltzer, il quale avevaperduto il controllo di sé e minacciava rappresaglie. Feci presente a Maeltzer che una tale decisione esorbitava dai suoi poteri. Le mie parole furono accolte male, lo irritarono ancor di più e mi disse tra l'altro che quello era il risultato della mia politica. Chiamò allora un ufficiale e gli disse di telefonare a Kesselring che il console aveva fatto delle osservazioni. Io chiamai l'ufficiale e lo pregai di dire a Kesserling quali erano state le ragioni delle mie osservazioni. Dopo mi recai all'Ambasciata per avere subito la comunicazione con Kesserling per evitare che venissero dati a Maeltzer e pieni poteri. Per la strada incontrai Kappler e lo misi al corrente che Maeltzer si trovava in uno stato di commettere qualsiasi pazzia e che bisognava ostacolare l'attuazione dei suoi piani. Kappler mi assicurò che avrebbe tentato lui".
2) Guglielmo Koffler (udienza 11.6.1948): "Vidi sul posto Maeltzer, Moellhausen, il Questore, Maeltzer era molto agitato e sentii che aveva detto che voleva far saltare in aria tutto il quartiere. Kappler parò con lui e mi sembrò che lo scongiurasse di non fare una cosa simile. Avevo visto tante volte Maeltzer ma quel giorno era molto agitato".
3) Clemens Hans (udienza 10.6.1948): "Rivolto a Moellhausen, Maeltzer disse: - Questo è risultato della vostra politica. Adesso farò saltare in aria il quartiere e farò fucilare i fermati -. Di tale soluzione Moellhausen si turbò molto e si ritirò. Poco dopo arrivò Kappler ed anche lui cercò di tranquillizzare Maeltzer, il quale avvicinatosi agli italiani li battè con forza. Kappler disse che in quel modo non poteva andare e che si dovevano cercare gli attentatori. Ebbi la convinzione che Kappler fosse riuscito a tranquillizzarlo".
4) Herbert Kappler (udienza 3.6.1948): "Chiesi a Maeltzer che cosa volesse fare la gente che era stata messa fuori delle proprie case e mi rispose che dovevano essere fucilati. Ottenni da lui che venissero portati via. Le donne ed i bambini furono consegnati alla polizia italiana e gli uomini furono portati in una caserma nelle vicinanze del Viminale".
5) gen. Umberto Presti (udienza 15.6.1948): "Maeltzer era fuori di sé. Mi rivolsi ad un capitano tedesco perché venisse concesso agli arrestati di abbassare le mani, ma invano. Mi rivolsi a Kappler e a Dollman e così mi venne concesso quanto avevo chiesto. Dopo un'ora circa seppi che via Rasella era in preda a razzie. Telefonai a Kappler il quale mi ringraziò e mandò degli uomini sul posto. Io arrestai gli italiani. Le donne e i bambini che erano stati fermati la sera vennero rilasciati la mattina alle 8 da me. Fu Kappler a dirmi che potevo metterli in libertà. Pregai Kappler di esaminare la posizione degli uomini".
6) Clemens Hans (udienza 9.6.1948): "E dopo aver fatto questo esame, Kappler dice loro: - Voi siete liberi, potreste andare a casa subito, ma per la vostra sicurezza è prudente che restiate fino a domani. Adesso è l'ora del coprifuoco -. Dopo queste parole gli arrestati si abbracciarono e qualcuno si mise a pregare".
7) ten. gen. Harster, comandante la polizia di sicurezza in Italia (vol. VI fol. 45): da Verona si dichiara lieto degli sforzi vittoriosi del ten. col. Kappler sugli ordini del comandante della città, ordini che dovevano essere subito eseguiti sul luogo dell'attentato come rappresaglia.
8) Raffaele Alianiello, commissario di P.S. (udienza 22.6.1948): "Dopo il 24 (marzo 1944) parlai con Kappler delle Fosse Ardeatine. Era dispiaciutissimo. Mi disse una volta che aveva partecipato all'esecuzione in quanto rappresentava un doloroso dovere ed aveva dovuto dare l'esempio".
9) Domizlaff (udienza 9.6.1948): "Vidi (fuori delle cave) Kappler. Non l'avevo mai visto così verde in viso ed abbattuto".
10) cap. Schutze (vol. VI fol. 97 e vol. VII fol. 115): "Kappler mi disse: - Abbiamo fatto soltanto il nostro dovere, benché tali cose fossero sgradevoli, ma quelli erano gli ordini".
11) cap. Priebke (vol. VI fol. 85): "Kappler disse che era una cosa orribile: ma che, per essere di esempio agli uomini, tutti gli ufficiali dovevano sparare un colpo al principio e alla fine (dell'esecuzione)".
12) Quando la sera del 24 marzo, Kappler s'incontra, presente il console Moellhausen, col generale Wolff, questi stabilisce che Roma sia evacuata, ma è Kappler che sabota il piano. Tale circostanza è pacifica: la affermano Maellhausen (udienza 11.6.1948), Alvis Schmid (udienza 18.6.1948), il prefetto Testa (udienza 21.6.1948), l'ex capo della polizia Carmine Senise (22.6.1948), Domizlaff (udienza 9.6.1948 e vol. VII fol. 103). E Kappler spiega che la minaccia dell'evacuazione non poteva essere evitata ma soltanto sabotata: "Non è vero che il piano non sarebbe stato attuabile. Non sabotai per difficoltà di attuare il piano stesso, ma per sentimenti personali di risparmiare Roma". (udienza 6.7.1948)
- e -
L'ambizione, il fanatismo e l'odio non bastano a ricostruire psicologicamente ed a spiegare la spinta che indusse il Kappler alla requisizione arbitraria dell'oro.
E' la stessa sentenza del Tribunale Militare Territoriale, come si è visto, a riconoscere esplicitamente la sussistenza di un diverso motivo: ossia, nel quadro della persecuzione anti-ebraica, il fine di evitare che gli israeliti romani fossero deportati e ciò nell'intento di servirsi di loro e dei loro mezzi finanziari a favore della condotta bellica tedesca, utilizzando uomini e mezzi in attività informativo e di controspionaggio.
Concorrente o no con la "ambizione di mettere in rilievo doti di abilità e di dedizione alla politica razziale del regime nazista" (come afferma il Tribunale Supremo Militare); frutto oppur no del desiderio di ammansire col tributo dell'oro le autorità centrali tedesche affinché attuassero in Italia una politica razziale diversa da quella praticata altrove e ritenuta dal Kappler più opportuna (come egli ha sostenuto); conseguenza di un deliberato proposito di far valere un metodo di "disarmo" degli israeliti meno disumano dell'annientamento e del campo di concentramento ovvero effetto di una mera coincidenza fra la soluzione più umana ed il criterio ritenuto più idoneo all'utilizzazione politica degli ebrei romani per il potenziamento della condotta bellica tedesca: certo si è, in ogni caso, che quel fine si risolve pur sempre in un motivo essenzialmente politico: operare nell'interesse del proprio Paese, aiutare la patria che si avviava all'esaurimento delle possibilità belliche.
A spiegare l'uccisione addebitata al Kappler di 15 dei Caduti delle Fosse Ardeatine l'ambizione, il fanatismo e l'odio (ma l'odio è appena adombrato in sentenza) bastano ancor meno.
Non si decide l'uccisione di 10 persone - o, se si vuole, di 15 - come pure non si organizza l'eccidio di altre 320 persone senza aver prima risolto un proprio problema interno, tanto estremamente angoscioso quanto psicologicamente complesso, senza aver riassunto il dibattersi allucinante di contrastanti elementi in una spinta precisa e decisiva, frutto tremendo della risposta ad un dilemma tragico fra l'uccisione e il non uccidere.
Che tale problema non possa essere eluso è ammesso dalla stessa sentenza del Tribunale Territoriale, la quale -quantunque ancorata ad un semplicismo psicologico che solo il rispetto del giudicato vieta di sottoporre a censura - non può a meno di sfiorare la sostanza della questione quando, per giungere alla assoluzione del Kappler dall'omicidio dei 320, è costretta a penetrare in qualche modo nel vivo del tormento psichico del Kappler ricavando da questa pur sommaria indagine il convincimento che egli non ebbe la coscienza e la volontà di obbedire ad un ordine illegittimo.
Esplicitamente od implicitamente, dunque, i primi Giudici hanno finito per dare atto che il Kappler, ufficiale sperimentato e colto, si era posto il problema della legittimità del "Fuehrerbefehl" e, per ferrea necessità logica, anche il problema dell'obbedienza e della disobbedienza: aveva, cioè, operato una scelta.
Ma su tale scelta, evidentemente, l'incidenza dell'ambizione e del fanatismo fu scarsa, seppure vi fu: in ogni caso non fu decisiva perché psicologicamente non poteva essere decisiva. Opinare il contrario significherebbe ammettere in un individuo mentalmente sono la possibilità di un'azione psicologicamente gratuita o quanto mano psicologicamente insufficiente giacché non è chi non veda come 15 omicidi non si giustificano sul piano psichico con la sola ambizione e col solo fanatismo.
L'on. Tribunale, chiamato a giudicare del fondamento della presente istanza, è formato da ufficiali di grado elevato, ricchi di esperienza umana e bellica, adusati all'obbedienza cosciente ed alla meditata azione di comando: interroghi, ciascuno dei Giudici, se stesso e domandi al proprio intelletto, alla propria coscienza, alla propria esperienza, alla propria cultura se veramente sia possibile mettere a morte 15 persone soltanto per ambizione e per fanatismo!
E' inevitabile, allora, rivolgere lo sguardo ad un altro movente. E, si badi, questa esigenza permane intatta tanto se si accetti in pieno la conclusione della sentenza del Tribunale Territoriale e del Tribunale Supremo - essere cioè il gen. Maeltzer il dominus della rappresaglia fino a poter modificare il "Fuehrerbefehl" di Hitler, bloccando nella cifra fissa di 320 il numero dei fucilandi - quanto se, eventualmente dimenticando l'intangibilità del giudicato, si accolga la spiegazione fornita dal Kappler: essere stata affidata alla S.D. di Roma ed il suo comandante la "Durchfuehru" ossia l'intera preparazione, organizzazione ed esecuzione della rappresaglia. E permane intatta perché nell'uno come nell'altro caso, o per iniziativa autonoma del Kappler in contrasto con l'ordine tassativo del gen. Maeltzer o per tragico sviluppo degli eventi e nel doloroso rispetto di un irresistibile ordine proporzionale, la decisione finale di mandare a morte altre 10 persone fu pur sempre azione psicologica del Kappler.
Quale, dunque, questo movente?
Non si dimentichi che il Kappler, là dove poté adottare il metodo più umano rispetto al metodo disumano (ebrei di Roma), là dove poté scegliere fra la salvezza degli innocenti e la loro morte (arrestati di via Rasella), là dove poté escogitare il metodo di sabotare un durissimo provvedimento (evacuazione di Roma), non esitò. E il Kappler non esitò perché sentì che - nell'alternativa fra più soluzioni -poteva risolvere il proprio conflitto interno scegliendo l'azione meno dura o perfino generosa e misericordiosa senza per questo mancare al proprio dovere di soldato.
Come e perché, allora, quello stesso Kappler, posto di fronte al dilemma di uccidere e non uccidere 10 uomini - e, più grave ancora, di uccidere altri 10 uomini dopo l'ecatombe di 320 - si sarebbe determinato a tale uccisione? Spinto, forse, proprio e soltanto da quei sentimenti di ambizione e di fanatismo che erano invece rimasti estranei o, a tutto concedere, non erano prevalsi nelle altre contingenze? Rispondere affermativamente a questo interrogativo significherebbe perseverare nell'errore di ammettere un'azione psicologicamente gratuita e insufficiente o assurda.
La verità è che, di fronte al "Fuehrerbefehl", Herbert Kappler - e con la consapevolezza e la volontà di sbloccare un ordine tassativo del gen. Maeltzer arrogandosi la competenza ad allargare la rappresaglia, ovvero semplicemente con la consapevolezza e la volontà di attuare, mediante l'uccisione di altre 10 persone, l'ordine proporzionale di Hitler - ritenne soltanto di essere dolorosamente costretto a piegarsi a quello che giudicò fosse un suo spaventoso dovere.
Disumano senso del dovere portato fino alla agghiacciante abdicazione da ogni tentativo di ribellione? Può darsi, ma pur sempre manifestazione chiarissima ed innegabile di un processo psicologico, lucidissimo che ha per sfondo una alternativa paurosa: da un lato l'obbedienza assoluta al proprio Stato ed al proprio Fuehrer mediante l'uccisione di 10 innocenti, dall'altro la salvezza degli innocenti realizzabile soltanto ribellandosi allo Stato ed al Fuehrer con il crollo di tutta un'intima struttura di fedeltà e con la conseguenza insopprimibile di esiliarsi automaticamente e definitivamente nel tradimento.
Che, poi, le premesse logiche di questa allucinante alternativa fossero esatte o inesatte non ha psicologicamente importanza, come non ha più importanza, in questa sede, distinguere ancora fra competenza ed incompetenza ad estendere la rappresaglia. Anche se il Kappler si arrogò illegittimamente il potere di allargare la rappresaglia -come stabiliscono le sentenze - è ormai chiaro, a questo punto, che ciò egli fece nel convincimento di dover così operare.
Ma soprattutto, sia nella requisizione arbitraria dell'oro sia nell'eccidio delle Fosse Ardeatine, una cosa è indiscutibilmente certa: al processo di determinazione psichica del Kappler rimase estraneo ogni fine personale. Quanto meno, il fine personale dell'ambizione e del fanatismo, ritenuto dai primi Giudici, fu assolutamente secondario non potendo bastare da solo a sorreggere l'intera costruzione psicologica della spinta dei due reati.
La requisizione e l'eccidio, soprattutto l'eccidio, si spiegano soltanto con la presenza esclusiva o almeno prevalente - e quindi decisiva - del fine politico, fine che in entrambi i reati si configura come valutazione e scelta consapevoli e volontarie fra le due possibili soluzioni che la realtà della guerra e la posizione di ufficiale superiore delle SS. imponevano: obbedire o tradire.
L'obbedienza allo Stato e la fedeltà - quando non portano ad eccessi ed a violare le leggi e gli usi della guerra, ed a maggior ragione quando a tali eccessi inducono -costituiscono, nel momento in cui il reo si determina a commettere un'azione delittuosa, una scelta di natura politica, un giudizio comparativo fra gli interessi della propria collettività (Stato, regime o partito) cui il reo intende restar fedele ed i sentimenti personali, i principi morali ed eventualmente religiosi del reo.
Il movente sta in questo conflitto: obbedire o non obbedire. Il soldato che obbedisce ad un ordine criminoso -ed obbedisce perché considera se stesso un ingranaggio del gigantesco meccanismo dello Stato - fa un ragionamento politico, perché i rapporti fra cittadino e Stato sono rapporti politici, non personali.
Potrebbe osservarsi, in contrario, che gli atti commessi da un militare nell'adempimento dei suoi doveri (o di quelli che egli ha ritenuto essere suoi doveri poiché mai come in questo caso il putativo equivale al reale) qualora costituiscano reati militari debbano essere del tutto privi di colore politico perché il militare, in quanto tale, non fa politica ma assolve semplicemente ai suoi compiti di soldato. Ma i fatti commessi dal Kappler sono stati considerati proprio dalle sentenze del Tribunale Territoriale e del Tribunale Supremo essenzialmente una violazione dei doveri generali del soldato perché esorbitanti dai compiti e dalle finalità dei militari. Se è così, allora, sono fatti che da azioni militari si trasformano - in relazione al metodo, alla inesorabilità ed alle modalità della lotta - in azione che soltanto il fine politico può spiegare; ossia in delitti soggettivamente politici.
Sull'eccidio delle Fosse Ardeatine sovrasta l'angosciosa alternativa del Kappler, costretto a scegliere fra la rigida obbedienza al pauroso ordine ricevuto e la disobbedienza, come chè questa potesse attuarsi in pratica. Le risultanze processuali più sopra esaminate hanno già posto perfettamente in chiaro tale alternativa. Ma straordinariamente significativa e decisiva è la frase pronunciata dal Kappler quando dal cap. Schutze seppe della morte del trentatreesimo soldato tedesco "Dio mio, non si finisce più" (vol. VIII fol. 30).
Parole come queste sciolgono ogni dubbio sul movente perché portano alla luce il conflitto della coscienza: "Dio mio, ecco che sono costretto a dare la morte ad altre dieci persone. Il conto non è ancora chiuso ed io debbo uccidere altre creature umane!".
Tutta la spiegazione delle Fosse Ardeatine è qui. Herbert Kappler sentì di non poter non aumentare il numero delle vittime. La spinta dell'azione criminosa fu, appunto, questo allucinante senso del dovere: fu un motivo politico perché nato, nel rogo di una guerra spietata e senza esclusione di colpi, dalla fedeltà ad ogni costo, in ogni circostanza e con ogni mezzo al proprio Stato.
E' per questo che Herbert Kappler chiede all'on. Tribunale Militare Territoriale di Roma l'applicazione dell'amnistia concessa per i delitti soggettivamente politici.
Roma - Gaeta, 27 dicembre 1959
avv. Tullio MANGO
Io sottoscritto Herbert Kappler nomino mio difensore l'avv. Tullio Mango e per quanto possa occorrere eleggo domicilio presso il suo studio in Roma Via Riccardo Grazioli 70.
Presentata in cancelleria il 28.12.1959.
IL 1º CANCELLIERE MILITARE
(Edoardo Fantini)