REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale militare territoriale di ROMA Composto dai Signori: |
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Generale di Brigata FANTONI Euclide Ten.Col.G.M. CARBONE Carmelo Colonnello Ftr. VALENTE Gustavo Colonnello A.A.SIVIERI Giuseppe Colonnello Ftr. DE RITA Paolo |
Presidente Giudice relatore Giudice Giudice Giudice |
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ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa contro 1) KAPPLER Herbert, di Ernst e di Kas Paola, nato il 23 settembre 1907 a Stoccarda (Germania), già residente in Roma, presso l'Ambasciata di Germania, divorziato, cittadino tedesco, incensurato, tenente colonnello delle SS - tedesche (SS - Oberaturmbannfuhrer) capo dell'Aussenkommando Rom der Sicherheitspolizei und des SD (comando esterno di Roma della polizia di sicurezza germanico e del servizio di sicurezza); 2) DOMIZLAFF Borante, fu Karl e fu Mommsen Margherita Ernestina, nato il 7 ottobre 1907 ad Hannover (Germania), già residente a Gotenhafen-Adlersho (Polonia), Graudenzerweg n.8, vedovo senza prole, cittadino tedesco, incensurato, maggiore delle SS - tedesche (SS - Sturmbanfuhrer), capo dell'Abit.III (reparto III°) dell'Aussenkommando Rom der Sicherheitspolizei und des SD; 3) CLEMENS Hans, fu Max e di Liebert Frieda, nato il 9 febbraio 1902 a Dresda (Germania), già residente a Bresda, Liechtembergweg n.7, coniugato con prole, cittadino tedesco, incensurato, capitano delle SS - tedesche (SS -Hauptsturmfuhrer), in servizio presso l'Aussenkommando Rom der Sicherheitspolizei und des SD; 4) QUAPP Johannes, di Johannes e di Rosin Maria, nato il 29 gennaio 1914 a Konitz (Prussia occidentale - Germania), già residente a Tilsit (Prussia orientale, coniugato con prole, cittadino tedesco, incensurato, maresciallo capo della SS - tedesche (SS - Hauptscharfuhrer), in servizio l'Abit.IV dell'Aussenkommando Rom der Sicherheitspolizei und les SD; 5) SCHUTZE Kurt, fu Paul e fu Zimmermann Anna Maria, nato il 27 luglio 1908 a Forst (Lausitz - Brandeburgo -Germania), residente a Berlino-Liechtemberg, Wotanstrasse n.25/A, tessitore, coniugato con prole, cittadino tedesco, incensurato, maresciallo ordinario della SS - tedesche (SS -Oberscharfuhrer) in servizio come magazziniere presso l'Aussenkommamdo Rom der Sicherheitspolizei und des SD; 6) WIEDNER Karl, fu Leo e di Vill Luisa, nato il 22 luglio 1908 a Gries (Bolzano), residente a Merano, Via Lamarmora n.64, commesso, coniugato con prole, cittadino tedesco (all'origine alto atesino optante per la Germania), serg. magg. della SS - tedesche (SS - Scharfhrer), in servizio come autista e come interprete presso l'Abit.III dell'Aussenkommando Rom der Sicherheitspolizei und des SD; - tutti detenuti nel carcere giudiziario di Regina Coeli -Roma. I M P U T A T I
TUTTI: del reato di concorso in violenza con omicidio continuato commesso da militari nemici in danno di cittadini italiani (artt. 110 e 112 n.1 c.p. - 47 n.2 e 58 c.p.m.p. - 185, 1° e 2° comma c.p.m.g. in relazione all'art. 13 stesso codice, e agli artt. 575 c.p., 577 n.3 c.p., 577 n.4 c.p. in relazione all'art. 61 n.4 stesso codice, 61 n.5 c.p. in relazione all'art. 1 lett.a) R.D.L. 30 novembre 1942 n. 1365 - 81 cpv. c.p.) perché, quali appartenenti alle forze armate tedesche nemiche dello Stato italiano, approfittavano di circostanze di tempo e di luogo e di persona tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, verificatesi in Roma in dipendenza dello stato di guerra fra l'Italia e la Germania, in concorso tra loro e in concorso con circa 40-50 altri militari della SS - tedesche appartenenti allo stesso Aussenkommando, la maggioranza dei quali aveva un grado militare inferiore al loro, agendo con crudeltà verso le persone, con successive azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza necessità e senza giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra e precisamente in esecuzione di sanzioni collettive stabilite per un attentato commesso il 23 marzo 1944 in Via Rasella, Roma, da due persone rimaste sconosciute, cagionavano, mediante colpo d'arma da fuoco esplosi con premeditazione, a cinque per volta, alla nuca di ogni vittima, la morte di 335 persone, in grandissima maggioranza cittadini italiani militari e civili, che non prendevano parte alle operazioni militari, e precisamente:
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a) 154 persone a disposizione dell'Aussenkommando sotto inchiesta di polizia: | ||
b) 23 persone a disposizione del Feldgericht (tribunale militare tedesco (in attesa di giudizio): | ||
c) 3 persone condannate a morte dal Feldgericht, che erano in attesa di esecuzione della condanna: | ||
d) 16 persone condannate dal Feldgericht a pene temporanee detentive, varianti da 1 a 15 anni: | ||
e) 75 ebrei: | ||
f) 40 persone a disposizioni della questura, fermate per motivi politici: | ||
g) 10 persone a disposizione delle questura, fermate per motivi di P.S.: | ||
h) 10 persone arrestate nei pressi di Via Rasella | ||
i) 1 persona assolta dal Feldgericht: | ||
con le aggravanti, per il Kappler, previste
dall'art. 112, nn. 2 e 3 c.p., per avere promosso e organizzato la cooperazione
nel reato, diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato
medesimo, e per avere altresì, nell'esercizio della sua autorità, determinato
a commettere il reato persone a lui soggette. In Roma, località "Cave
Ardeatine" il 24 marzo 1944.
Il solo KAPPLER inoltre: del reato di estorsione aggravata (art. 629 p.p. - 61 n.5 c.p. in relazione
all'art. 1 lette.a) R.D. - L. 30 novembre 1942 n.1365 - 61 n.7 c.p.)
per avere, approfittando di circostanze di tempo di luogo e di persone
da ostacolare la pubblica e privata difesa; verificatesi in Roma in
dipendenza dallo stato di guerra, mediante minaccia di deportare in
Germania un numero imprecisato di ebrei romani, costringendo gli appartenenti
alla comunità israelitica di Roma a consegnargli entro 36 ore chilogrammi
50 di oro, procurato a sé, al capo della polizia di sicurezza, SS -Obergruppenfuhrer
Kaltenbrunner, e ad altri, un ingiusto profitto, con danno patrimoniale
di rilevante gravità per la comunità israelitica di Roma. In Roma il
26 settembre 1943. F A T T O Pochi giorni dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943,
stipulato fra l'Italia e le Potenze alleate, l'esercito tedesco, per
un complesso di fattori sui quali non interessa indagare in questa sede,
occupava militarmente l'Italia settentrionale e centrale. L'occupazione tedesca nella capitale italiana, malgrado la posizione
di città aperta di questa, fin dai primi giorni si manifestava con un
rigore più accentuato che in altre città, forse perché si sapeva che
in essa si trovava la maggior parte delle persone che avevano tenuta
la direzione dello Stato dopo la revoca di Mussolini da Capo del Governo,
avvenuta il 25 luglio 1943, e l'instaurazione di una nuova forma di
regime. Inoltre, era noto che subito dopo quel cambiamento di regime
si erano raccolti a Roma molti esponenti di partiti antifascisti i quali,
in maniera non del tutto palese per le norme emanate dal nuovo Governo,
che vietavano l'organizzazione di partiti politici fino al termine della
guerra e rimandavano a quest'ultimo periodo l'instaurazione di una forma
di governo a carattere prettamente democratico, avevano iniziato un
intenso lavoro di riorganizzazione politica ed una fattiva opera di
sganciamento dell'Italia dell'alleanza con i tedeschi. La caccia agli uomini a Roma era abile, continua, spietata. In questa
città la polizia militare tedesca, sotto la direzione di Herbert Kappler,
che in quel tempo rivestiva il grado di maggiore delle SS, lavorava
intensamente onde eliminare quanti erano contrari ai tedeschi o si dubitava
che lo fossero. L'attività di polizia allargava la sua sfera fino a procurare uomini
che lavorassero per i tedeschi in Italia o in Germania. E poiché l'arruolamento
volontario dei lavoratori era quasi insignificante, la polizia effettuava,
per le vie di Roma e nei locali pubblici, rastrellamenti di persone
idonee al lavoro. Una categoria di persone, che fin dai primi giorni di occupazione era
presa particolarmente di mira da parte della polizia tedesca, era data
dagli ebrei, contro i quali vigeva in Germania un inumano sistema legislativo. In questo quadro generale vanno posti i fatti oggetto del presente
giudizio, che qui di seguito si espongono. Il mattino del giorno 26 settembre 1943 l'autorità di PS italiana invitava
il Presidente della Comunità Israelitica di Roma, Dott. Ugo Foà, ed
il Presidente delle Comunità Israelitica italiane Dott. Dante Almansi,
a recarsi nel pomeriggio, per comunicazioni, nell'ufficio del Comandante
la polizia tedesca di Roma Herbert Kappler. Le dette persone si recavano all'appuntamento fissato ed erano ricevute
dal Kappler. Questi, in un primo momento si intratteneva in una cortese
conversazione a carattere generale, quindi, cambiando comportamento,
con parola dura ed incisiva, teneva un discorso del seguente tenore:
"Noi tedeschi consideriamo voi ebrei come nemici e come tali vi
trattiamo. Non abbiamo bisogno delle vostre vite né di quelle dei vostri
figli, abbiamo bisogno invece del vostro oro. Entro trentasei ore voi
dovete versare cinquanta chilogrammi di oro, altrimenti duecento ebrei
saranno presi e deportati in Germania". I due presidenti, dopo aver cercato invano di ridurre la richiesta
di oro, si congedavano. Quindi si mettevano subito al lavoro inerente
a tale richiesta, convenendo gli esponenti più influenti della Comunità
onde prendere una risoluzione in merito. In questa riunione, scartata l'idea di rivolgersi alla polizia italiana
in quanto da qualche abboccamento avuto s'era appreso che quell'autorità
nulla poteva fare per indurre i tedeschi ad un diverso comportamento,
si stabiliva di aderire alla richiesta onde evitare mali peggiori. Portata a conoscenza della maggior parte degli ebrei residenti a Roma
la richiesta tedesca, in breve volgere di tempo perveniva da parte di
costoro un'offerta di oggetti di oro, i quali spesso, specialmente quando
trattavasi di persone non abbienti, costituivano cari ricordi di famiglia.
Anche molti cattolici offrivano oggetti d'oro con grande slancio di
solidarietà. Alcuni, non potendo versare dell'oro, contribuivano con
denaro. La Santa Sede, venuta a conoscenza del fatto, faceva sapere
spontaneamente in via ufficiosa che, qualora non fosse stato possibile
raccogliere entro il termine stabilito l'oro richiesto, avrebbe messo
a disposizione la differenza, che le sarebbe stata rimborsata quando
la Comunità fosse stata in grado di farlo. Poco prima della scadenza delle trentasei ore venivano raccolti cinquanta
chilogrammi di oro e 2.021.540 lire. Per ragioni di sicurezza durante il trasporto dell'oro al comando della
polizia tedesca, il Presidente della Comunità Israelitica chiedeva alla
polizia italiana una scorta, la quale veniva concessa nelle persone
del brigadiere dei metropolitani Oreste Vincenti e della guardia Vincenzo
Piccolo. Inoltre, al fine di precostituirsi una prova del versamento
effettuato, il detto Presidente pregava il Commissario di P.S. Dott.
Cappa perché presenziasse al versamento. Il Dott. Cappa aderiva alla
preghiera ed, opportunamente travestito, si univa agli uomini di fatica
che dovevano portare le cassette dell'oro. A compiere il versamento si recavano i due citati presidenti della
Comunità e dell'Unione, accompagnati, per il materiale maneggio delle
cassette contenute l'oro e per il concorso nelle operazioni di peso
e di saggio del titolo del metallo, dai correligionari Marco Limentani,
Giuseppe Gay e Settimio Gorio, dall'orefice Angelo Anticoli e, come
detto, dal Dott. Cappa in qualità di uomo di fatica. Ai cinquanta chilogrammi di oro ne venivano aggiunti trecento grammi
per il caso che fossero sorte contestazioni. I due presidenti venivano ricevuti dal sostituto del Kappler Cap. Schutze,
il quale, con maniere arroganti, dava disposizioni per la pesatura dell'oro,
la quale era effettuata con una bilancia della portata di cinque chilogrammi. Ultimato il peso dell'oro portato, ad esclusione di circa duecento
grammi che erano rimasti come residuo, il Cap. Schutze affermava che
le pesate, ciascuna di cinque chilogrammi, erano state nove e che, pertanto
il peso complessivo raggiunto era di quarantacinque chilogrammi, anziché
di cinquanta come avrebbe dovuto essere. Gli israeliti sostenevano con
sicurezza che le pesate erano state dieci, ma, per evitare equivoci,
chiedevano si rinnovassero le pesate. Il Cap. Schutze rispondeva arrogantemente
e si rifiutava di ripetere le pesate. I due presidenti pregavano vivamente
l'ufficiale tedesco perché venissero ripetute le pesate e, dopo molte
insistenze, riuscivano a fare ripesare l'oro, che risultava cinquanta
chilogrammi come essi sostenevano. Essi poi chiedevano il rilascio di
una ricevuta attestante l'effettuato versamento, ma il Cap. Schutze
non acconsentiva a tale richiesta. I cinquanta chilogrammi di oro venivano messi in una cassa ed alcuni
giorni dopo, a mezzo di un ufficiale delle SS che rientrava a Berlino,
venivano inviati dal Kappler al Dott. Kaltenbrunner con una lettera
nella quale era spiegato il motivo della rimessa. Detta cassa di oro,
a dire del Kappler (vol.VII, f.62 retro) nell'inverno 1945, si trovava
ancora nell'ufficio di Kaltenbrunner. Il giorno successivo, il 28 settembre, militari delle SS, dei quali
alcuni erano esperti di lingua ebraica, perquisivano i locali del Tempio
Maggiore degli ebrei ed asportavano numerosi documenti e la somma di
2.021.540 lire, che era custodita nella cassaforte. A capo di quei militari
era un capitano, il cui cognome sembra fosse Mayer. Nei giorni successivi ufficiali delle SS, dei quali uno in divisa di
capitano si qualificava per professore di lingua ebraica, visitavano
la biblioteca della Comunità ebraica e quella del Collegio Rabbinico
allo scopo dichiarato di asportarne i volumi. I Presidenti delle Comunità israelitica e dell'Unione delle Comunità,
appena ricevuta la visita di quegli ufficiali, si rivolgevano al Ministero
della P.I., chiedendo il suo intervento onde evitare l'asporto dei volumi
delle due biblioteche, che avevano un valore nazionale di grande rilievo.
In una delle lettere indirizzate al detto Ministero essi, fra l'altro,
scrivevano: "trattasi di pregevolissimo materiale archivistico
(manoscritti, incunaboli, soncinati, stampe orientali del 500, interessanti
esemplari di libri ebraici ecc.) che furono anche oggetto, alcuni anni
or sono, di scelta e catalogazione fatta da un esperto in materia e
che costituiscono un complesso di notevole importanza culturale, del
quale, ove le disposizioni delle autorità tedesche, che evidentemente
intendono asportare tutto il prezioso materiale archivistico in Germania,
fossero attuate, l'Italia verrebbe ad essere provata" (vol.1, pag.87). Il Ministero della P.I. non riusciva ad attuare un efficace intervento
presso le autorità tedesche e l'opera di quegli ufficiali della SS si
concludeva con l'asportazione di quasi tutti i volumi di quelle biblioteche,
i quali venivano caricati sue due carri ferroviari e spediti a Monaco. Sebbene il Kappler avesse promesso che col pagamento dell'oro gli ebrei
di Roma non sarebbero stati molestati, tuttavia il 16 ottobre 1943 veniva
effettuato in questa città un organizzatissimo rastrellamento di ebrei,
tristemente famoso nella menta della cittadinanza romana. "Nè il sesso - scrive il Dott. Foà nella sua relazione confermata
in istruttoria (pag. 90, vol.I) - né l'età, né la malferma salute, né
benemerenze di sorta furono di scudo a questo barbaro agire: vecchi,
bambini, malati gravi, moribondi, donne incinte e puerpere appena sgravate,
tutti furono ugualmente prelevati. E mentre nel quartiere dell'ex Ghetto
questa scena di orrore si svolgeva tra le grida disperate delle vittime,
gli urli concitati degli aguzzini, le esclamazioni di raccapriccio dei
concittadini cristiani, i quali al di là dei cordoni tedeschi assistevano
impotenti alla violenza inaudita che nella sacra città di Roma, nella
millenaria capitale dello Stato italiano, dei militi stranieri consumavano
sulla persona di altri cittadini italiani, per le strade dell'Urbe altre
schiere di soldati hitleriani si snodavano nella caccia agli israeliti
ricercandone le abitazioni sulla scorta di predisposti elenchi".
Questo rastrellamento era
effettuato da uno speciale reparto delle SS, venuto appositamente a
Roma al comando del Cap. Donneker, il quale, tramite il Kappler, aveva
ottenuto dalla questura di Roma circa 20 agenti di P.S. in qualità di
collaboratori.
La prima questione che il Collegio si pone è quella relativa alla giurisdizione, sollevata dalla difesa nella discussione finale e risoluta, in linea principale, nel senso della incompetenza dell'autorità giudiziaria italiana, subordinatamente, per l'incompetenza dell'autorità giudiziaria militare. La difesa, prendendo le mosse dal fatto che gli imputati sono prigionieri di guerra degli inglesi, ha sostenuto l'incompetenza dell'autorità giudiziaria italiana in base all'art. 45 della Convenzione di Ginevra 27 luglio 1929, resa esecutiva in Italia con il R.D. 23 ottobre 1930 n.1615, secondo il quale "i prigionieri di guerra sono soggetti alle leggi, ai regolamenti ed agli ordini vigenti nell'esercito della Potenza detentrice", ed all'art. 12 c.p.m. guerra, il quale ripete sostanzialmente il contenuto di quella norma. Questa tesi è stata esposta dalla difesa, nel corso di un formale incidente, nell'udienza del 30 giugno 1948 ed è stata respinta dal Collegio con una ordinanza dello stesso giorno. Come si affermò in tale ordinanza, le norme in questione si riferiscono agli atti commessi dai prigionieri di guerra dopo che assunsero questo status, non alle azioni compiute anteriormente allo stato di prigionia. Il principio, il quale la Convenzione di Ginevra intese porre e la norma interna volle ripetere, è dato dalla esigenza di estendere al prigioniero di guerra le stesse garanzie che vigono per i militari della Potenza detentrice. Non si intese, né vi era alcuna ragione per farlo, stabilire una esenzione dal diritto comune nei confronti dei prigionieri di guerra, i quali sono sempre stranieri dimoranti nel territorio nazionale, malgrado la maniera singolare per la quale essi vi si trovano. Perché questa esenzione sussistesse "sarebbe necessaria - come scrive il Balladore Pallieri (La guerra, Padova 1935, pag. 212) - una apposita norma che così disponesse, in considerazione appunto della speciale ragione per cui quegli individui si trovano nel territorio dello Stato: ma la prova dell'esistenza di questa norma è impossibile dare, anzi non vi è nessun elemento da cui ricavarla, e nemmeno di solito la formulano le convenzioni fra Stati: la Convenzione di Ginevra, ad esempio, pur occupandosi di questa materia e regolando i procedimenti penali contro i prigionieri di guerra, non parla per nulla di una loro esenzione dalla giurisdizione penale per fatti commessi prima della cattura, e non lascia per nulla intendere di voler sancire o presupporre simile limitazione". Non cambia la situazione la circostanza, attinente al caso in esame, che il prigioniero di guerra venga giudicato, per fatti commessi anteriormente alla prigionia nel territorio di uno Stato diverso da quello detentore, dall'autorità giudiziaria dello Stato in cui furono compiuti i fatti medesimi ed al quale è stato affidato dalla Potenza detentrice perché il relativo giudizio abbia luogo. A parte che questo comportamento della Potenza detentrice è collegato all'impegno, da essa assunto con le altre Potenze alleate, di disporre l'invio dei militari tedeschi autori di crimini di guerra nel territorio dello Stato in cui quei delitti furono commessi perché questo li sottoponga a giudizio, c'è da osservare che sulla regolarità di un procedimento penale non incidono le modalità inerenti al sorgere della dimora della persona soggetta al procedimento medesimo. Difatti, lo Stato esplica la sua potestà punitiva nei confronti di una persona per il solo fatto di averla in suo potere, non influendo il motivo per cui si verificò la soggezione a quel potere. Dimostrata l'infondatezza della tesi relativa all'incompetenza dell'autorità giudiziaria italiana, rimane da esaminare la richiesta subordinata circa l'incompetenza del giudice militare. La tesi dell'incompetenza dell'autorità giudiziaria militare è basata sull'art. 103 terzo comma della Costituzione, per il quale "i Tribunali militari in tempo di pace hanno giurisdizione solo per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate". Questa norma, come altre della Costituzione le quali contengono principi modificativi del sistema giuridico vigente all'atto della loro entrata in vigore, è stata oggetto di particolare esame da parte della dottrina e della giurisprudenza. Il problema postosi consiste nello stabilire se le norme costituzionali contengono dei principi che valgono per il legislatore e, pertanto, di per se stesse incapaci di modificare il diritto vigente, ovvero delle norme che trovano immediata attuazione. Secondo l'indirizzo di gran lunga prevalente il problema va risolto nel senso che delle norme costituzionali alcune, dette direttive, sono dirette al futuro legislativo, altre, denominate precettive contengono veri e propri comandi giuridici di applicazione diretta ed immediata. Norme della prima specie possono trovarsi in tutte le costituzioni, anche in quelle a carattere rigido. I principi costituzionali a carattere direttivo, difatti, come è stato osservato recentemente contro l'opinione che esclude l'esistenza di norme direttive nelle costituzioni rigide, restano direttivi anche in un ordinamento rigido e le leggi da essi divergenti non sono invalide semplicemente per questo. Problema delicato e controverso è stabilire quali siano le norme costituzionali che rientrano nella prima o nella seconda categoria. Al Collegio interessa l'esame dell'art. 103 terzo comma e su questa norma sofferma la sua attenzione. La giurisprudenza ormai può dirsi consolidata nell'affermazione che l'art. 103 può ricevere immediata applicazione, non abbisognando di norme integrative, sia perché contiene norme di competenza, sia perché non può sopravvivere una norma di competenza quando una legge costituzionale l'ha soppressa. Questo indirizzo appare pienamente convincente ed è rispondente allo spirito della norma in questione. Occorre tenere presente, difatti, che con tale norma il legislatore ha voluto attribuire alla cognizione del giudice ordinario quei fatti delittuosi, i quali, col cessare della guerra, non presentino forti legami con la compagine militare e con i piani che questa è chiamata ad attuare. Il tempo di guerra un principio base vuole che gli interessi comuni siano subordinati agli interessi militari, anche se questi siano di minore entità dei primi, quando fra di essi vi sia un legame di connessione. Ciò perché le forze armate, alle quali spetta l'attuazione del fine di difesa dello Stato, verso cui nella situazione di guerra convergono altri fini statuali, possano agire su tutti quei fattori che in maniera immediata o mediata abbiano attinenza con la preparazione e con lo sviluppo delle operazioni belliche. Diversamente accade in tempo di pace, in cui non si verifica l'accentuata subordinazione degli interessi comuni a quelli militari. In sostanza, con la nuova Costituzione ed, in particolare, con l'art. 103 si è verificata una modificazione nei fini dello Stato e, conseguentemente, si è operata una trasformazione, per il tempo di pace, nella sfera di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e di quella militare in relazione a quella sussistente in base al codice penale militare di pace ed al codice di procedura penale, emanati quando, sotto l'influsso del regime fascista, lo Stato aveva assunti i suoi fini spesso con una accentuazione diversa di quella attuale. Stabilito che la norma dell'art. 103 trova immediata applicazione rimane da esaminare se il Tribunale militare abbia competenza in ordine al presente giudizio. In primo luogo il Collegio ritiene che per l'esatta applicazione di questa norma bisogna distinguere la competenza dei Tribunali militari in naturale ed acquisita: la prima si riferisce a quei reati previsti dall'art. 232 primo comma n. 1, 3, 4, 5 e secondo comma n.1 e 2 c.p.m.guerra, per i quali in tempo di guerra possono giudicare solo i Tribunali militari; la seconda riguarda i reati comuni commessi in tempo di guerra da militari, di competenza del giudice militare in base all'art. 232 n.2 c.p.m.guerra, i cui procedimenti possono sempre essere rimessi dal giudice militare (art. 233 c.p.m.guerra), per ragioni di convenienza, al giudice ordinario. La competenza naturale, con il passaggio allo stato di pace, rimane radicata nei Tribunali militari in quanto i fatti delittuosi ad essa inerenti sono strettamente collegati ad esigenze di guerra, la cui valutazione può essere fatta con una più spiccata sensibilità dai Tribunale militari a causa della loro particolare composizione. Trattasi in questi casi, difatti, di interessi militari che non possono essere scissi dal momento di guerra in cui sono stati lesi. Da quanto detto deriva la competenza del giudice militare in ordine al crimine di guerra contestato a tutti gli imputati giusta il disposto dell'art. 232 n.5 c.p.m.guerra. Relativamente al reato di estorsione va osservato che il P.M., nelle sue conclusioni, ha chiesto il cambiamento di rubrica e la condanna dell'imputato, anziché per tale reato, per quello militare di requisizione arbitraria previsto e punito dall'art. 224 c.p.m.guerra. Anticipando quanto sarà sviluppato in seguito, il Collegio opina che questa conclusione sia pienamente fondata in quanto l'imputato, nella imposizione del tributo dell'oro, agì non per fini privati, ma nella sua qualità di organo dell'amministrazione militare tedesca e nell'interesse di questa, senza averne alcuna autorizzazione e senza che vi fossero ragioni di necessità. Va cambiata, pertanto, la rubrica e va pronunziata condanna, per i motivi che saranno addotti in seguito, per il reato militare di requisizione arbitraria. Di conseguenza anche relativamente al secondo addebito, che rientra nella competenza naturale del giudice militare, si verificano i presupposti per il permanere della competenza di questo giudice. Osserva ancora il Collegio come, anche a prescindere dalle esposte considerazioni circa la competenza naturale del giudice militare, sussista la competenza di questo giudice in ordine al crimine di guerra ed al reato di requisizione arbitraria oggetto del presente giudizio, in quanto si verificano le due condizioni, qualità militare degli imputati e reato militare, richieste dall'art. 103 della Costituzione perché abbia luogo quella competenza. Invero, questo articolo parla di "forze armate" senza altra aggiunta, mentre il codice penale militare di pace, all'art. 2, nel definire la nozione di "militare" usa l'espressione "forze armate dello stato". Espressione quest'ultima derivata dalla legge di guerra, la quale, all'art. 26, parla di "forze armate dello Stato italiano" e pone una norma avente contenuto uguale a quello successivamente assunto dall'art. 2 c.p.m.pace. La dizione adottata dalla norma costituzionale in esame, assai più generica di quella usata dalle citate norme ordinarie, è indice di quella esigenza politico giuridica la quale vuole che le norme costituzionali siano formulate in maniera da contenere, più che precetti adattabili ad una serie ristretta di casi, principi giuridici di larga estensione. E' opera dell'interprete definire il contenuto generico e sintetico delle norme costituzionali, ricorrendo ai criteri d'interpretazione in generale ed a quelli particolari per la materia costituzionale. Il codice penale militare di guerra contiene un titolo contro le leggi e gli usi di guerra, le norme del quale possono essere violate, in virtù dell'art. 13 dello stesso codice, anche da appartenenti alle forze nemiche. L'art. 232 n.5 c.p.m.guerra poi attribuisce ai Tribunali militari di guerra la cognizione dei reati contro le leggi e gli usi di guerra commessi da appartenenti alle forze armate nemiche. E' bene notare che le norme del titolo in esame tutelano interessi internazionali militari, interessi, cioè, posti a base di norme di diritto internazionale bellico. Quelle norme hanno assunto a loro contenuto principi accolti in convenzioni ed in consuetudini internazionali. La giurisdizione militare, relativamente a questi reati, non viene meno in tempo di pace poiché nella dizione "appartenenti alle forze armate" vanno compresi anche i militari dell'esercito nemico. Questa interpretazione è suffragata dalla esigenza, che certamente non è sfuggita al legislatore nel formulare genericamente l'art. 103, di non sottrarre alla giurisdizione militare reati, a conoscere i quali occorre una particolare competenza tecnico-militare, che manca nei Tribunali ordinari, mentre è specifica nei Tribunali militari per la loro composizione. Difatti, in quel titolo ricorrono assai spesso nozioni la cui interpretazione ai fini di un giudizio presuppone una preparazione nelle cose di guerra che trovasi in maniera spiccata, per studi e per pratica di professione, negli ufficiali delle varie armi. D'altra parte il riconoscimento internazionale di cui godono le forze armate nemiche non poteva non portare a lasciare alla competenza dei Tribunali militari in tempo di pace i reati commessi da militari stranieri in tempo di guerra. Interpretando diversamente la citata norma si giungerebbe alla conclusione che, con il passaggio al tempo di pace, per i reati contro le leggi e gli usi di guerra commessi da militari italiani siano competenti i Tribunali militari, mentre per gli stessi reati commessi da militari nemici siano competenti i Tribunali ordinari. Ma questa situazione urterebbe contro quel principio di diritto internazionale, per cui gli appartenenti alle forze armate siano posti, per i reati commessi quando avevano tale qualità, in una situazione di parità anche quando si trovino in potere di uno Stato nemico. Questa posizione di parità, per quanto riguarda la materia penale, è collegata ai militari dello Stato che abbia subito un'azione delittuosa da appartenenti alle forze nemiche non già, come si è accennato, al solo criterio soggettivo desunto dallo Stato detentore. Per le esposte considerazioni il Collegio ritiene che l'espressione "appartenenti alle forze armate" dell'art. 103 della Costituzione deve essere intesa in modo generico, comprendendovi anche appartenenti alle forze armate nemiche relativamente ai reati quali essi sono tenuti a rispondere alla stessa stregua dei militari italiani in base alle norme di diritto sostanziale. Risolta la questione della giurisdizione nel senso della competenza dell'autorità giudiziaria militare il Collegio passa ad esaminare il merito della causa. La difesa ha sostenuto che la fucilazione di 330 persone, avvenuta alle Fosse Ardeatine, costituì una legittima rappresaglia, mentre la fucilazione delle altre cinque persone fu dovuta ad un errore determinato da colpa. Ha aggiunto che, qualora non si ravvisasse la rappresaglia per la qualificazione dell'attentato di Via Rasella come atto individuale non riportabile ad una attività statuale, quella fucilazione in massa, per i criteri usati nella scelta delle vittime, dovrebbe considerarsi come una legittima repressione collettiva. L'esame delle tesi difensive porta, innanzi tutto, alla qualificazione dell'attentato di Via Rasella poiché, solo in conseguenza di un atto illegittimo che si riporta direttamente o indirettamente all'attività di uno Stato, sorge in altro Stato danneggiato da quell'atto il diritto di agire in via di rappresaglia, mentre da un atto criminoso individuale, commesso a danno dello Stato occupante nel territorio di occupazione da parte di cittadini civili di quest'ultimo, deriva quando la scoperta dei colpevoli si sia dimostrata assai difficoltosa anche pe la solidarietà della popolazione, la facoltà di applicare sanzioni collettive. Dal dibattimento è risultato che l'attentato di Via Rasella fu effettuato da una organizzazione militare a seguito di direttive di carattere generale date ad essa da uno dei componenti della Giunta Militare, direttive che traducevano l'indirizzo della Giunta medesima (deposizioni degli On. Amendola, Pertini, Bauer). Nel marzo 1944 quasi tutte le più importanti organizzazioni militari clandestine, sorte per combattere i tedeschi, risultavano inquadrate, come si è detto, nella Giunta Militare, la quale, fra l'altro, aveva il compito di dare impulso unitario all'attività di quelle organizzazioni. Mancava un capo responsabile del complesso di quelle organizzazioni, per cui ciascuna organizzazione agiva in maniera indipendente, attenendosi solo alle direttive della Giunta, tramite il proprio capo. Per volontà del Governo legittimo era stato nominato capo di una organizzazione militare clandestina il Col. Montezemolo e, successivamente, il Gen. Armellini. Ma questa organizzazione, la quale in Linea di massima raccoglieva militari già in servizio alla data dell'8 settembre 1943, era una delle varie organizzazioni che operavano nel territorio di occupazione e non era inquadrata nella Giunta Militare. Fra questo ente e quell'organizzazione sussistevano ottime relazioni, molto spesso aveva luogo uno scambio di idee, ma non passava un rapporto organico di preminenza o di subordinazione. Nel marzo 1944 il movimento partigiano aveva assunto proporzioni di largo rilievo ed una discreta organizzazione, ma non aveva ancora acquistata quella fisionomia atta ad attribuirle la qualifica di legittimo organo belligerante. Ciò non è una particolarità del movimento partigiano italiano, ma è una nota caratteristica di tutti i movimenti partigiani, che nella recente guerra costituirono una delle migliori manifestazioni dello spirito di resistenza delle popolazioni dei territori occupati. Le formazioni partigiane, in genere, sono sorte spontaneamente, hanno agito nei primi tempi per necessità nell'orbita della illegalità fino ad assumere, come avvenne in proseguo di tempo anche per il movimento partigiano italiano, una organizzazione capace di acquistare la qualifica di organo legittimo belligerante. In questa genesi è la nota peculiare di un movimento di massa, la quale, in difesa della sua libertà, si scuote, si affratella e si organizza, agendo, per necessità di cose, in un primo momento illegalmente in seguito legittimamente contro il nemico. Secondo il diritto internazionale (art. 1 della Convenzione dell'Aia del 1907) un atto di guerra materialmente legittimo può essere compiuto solo dagli eserciti regolari ovvero da corpi volontari, i quali ultimi rispondano a determinati requisiti, cioè abbiano alla loro testa una persona responsabile per i suoi subordinati, abbiano un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza e portino apertamente le armi. Ciò premesso, si può senz'altro affermare che l'attentato di Via Rasella, qualunque sia la sua materialità, è un atto illegittimo di guerra per essere stato compiuto da appartenenti ad un corpo di volontari il quale, nel marzo 1944, non rispondeva ad alcuno degli accennati requisiti. Stabilito che l'attentato di Via Rasella costituì un atto illegittimo di guerra occorre ancora accertare, per le diverse conseguenze giuridiche che ne derivano, quale era la posizione degli attentatori nei confronti dello Stato italiano. Essi, come si è detto, facevano parte di una organizzazione militare inquadrata nella Giunta Militare. Questa, alla stessa stregua del Comitato di Liberazione Nazionale, per il riconoscimento implicito ad essi fatto, attraverso numerose manifestazioni, dal Governo legittimo e per i fini propri di quest'ultimo (lotta contro i tedeschi) che essa attuava in territorio occupato, si poneva come organo legittimo, almeno di fatto, dello Stato italiano. Questa interpretazione trova una conferma nel fatto che lo Stato successivamente, considerò come propri combattenti i partigiani, i quali avessero combattuto effettivamente contro i tedeschi. Chiariti questi concetti si può esaminare la tesi della difesa, secondo la quale la fucilazione delle Fosse Ardeatine costituì una legittima rappresaglia. Per rappresaglia s'intende una via di fatto contro lo Stato che abbia commesso una violazione di diritto internazionale, posta in essere dallo Stato che abbia subito quella violazione al fine di far cessare questa o per ottenere una soddisfazione. La sua attuazione può aver luogo sia in tempo di pace sia in tempo di guerra. In quest'ultima situazione può essere disposta, oltre che dall'autorità statale facultata nei rapporti internazionali, anche dal comandante supremo o dal comandante di grande unità. L'istituto della rappresaglia è stato oggetto di accurato esame da parte della dottrina internazionalista, la quale, sulla base delle pratiche invalse, ne ha formulato il fondamento, il contenuto ed i limiti. Il fondamento della rappresaglia è dato dalla necessità di attribuire allo Stato offeso un mezzo di autotutela in conseguenza ed in relazione ad un atto illecito di uno Stato straniero. L'esercizio di essa è strettamente collegato alla resistenza di una responsabilità a carico dello Stato cui si riporta quell'atto. E' sulla base di questo presupposto che allo Stato offeso è dato colpire, per rappresaglia, un qualunque interesse dello Stato difensore. Quanto al contenuto è principio unanimemente accolto che la rappresaglia deve essere proporzionata all'atto illecito contro cui si dirige, ma non necessariamente della stessa natura. Il principio della proporzione caratterizza l'istituto della rappresaglia. Questa deve avere scopo repressivo e preventivo, non vendicativo. Con la rappresaglia si vuole fare cessare un'attività illecita ovvero si agisce perché non si ripeta un atto lesivo. Essa, quindi, deve agire come controspinta idonea a tale scopo, non in maniera superiore poiché altrimenti si trasforma a sua volta in atto ingiusto. Questo concetto è pacifico nella dottrina internazionalista. Un limite generale esiste per la rappresaglia ed è dato dal divieto di non violare con essa quei diritti che sanzionano fondamentali esigenze. Già negli scrittori del secolo passato si trova formulato questo principio, il quale trovò una precisa affermazione nel preambolo della Convenzione dell'Aia del 18 ottobre 1907, dove è posto un limite all'attività degli Stati, determinato dai "principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la coscience publique". L'espressione è un po' vaga, ma quando l'interprete si riporta alla più autorevole dottrina anteriore a quella formulazione ed all'opinione degli scrittori posteriori, i quali hanno cercato di stabilirne la estensione, non è difficile determinarne il contenuto. In questa ricerca hanno un particolare valore i precedenti, i quali siano stati assunti come pratiche rispondenti ad una esigenza di diritto. Non tutti i comportamenti, difatti, possono assumersi per la ricerca di una norma consuetudinaria, ma solo quelli che si siano affermati come leciti nella credenza giuridica dei consociati. Sebbene in questi ultimi tempi la dottrina (Ferrara, Franceschelli, Bobbio) la quale ritiene che la consuetudine sia formata dal solo elemento materiale abbia trovato un seguito maggiore che nel passato va osservato che anche per gli scrittori seguaci di questo indirizzo, almeno secondo la più recente formulazione, il comportamento costante e generale in tanto forma una consuetudine giuridica in quanto ponga delle regole incidenti sulla struttura, sulla natura e sulle finalità del gruppo sociale, ponga cioè una norma essenziale per la esistenza del gruppo. Ma non si può individuare la particolare natura di un rapporto e giudicare se la consuetudine che lo disciplina sia essenziale o meno senza riportarsi all'idea che si è maturata, mediante estrinseche manifestazioni, nella collettività. Non il rapporto in se stesso, come qualcosa di indipendente può aiutare a stabilire se la consuetudine che lo disciplina sia essenziale, ma la particolare essenza che essa ha assunto nella credenza dei consociati. Comunque s'intenda la consuetudine, pertanto, non si può prescindere dalla valutazione che si sia fatta di un determinato comportamento. Dopo questo accenno alla rappresaglia, prima di concludere sulla qualificazione giuridica della fucilazione delle Cave Ardeatine, il Collegio ritiene di esaminare il problema, che molto spesso si è posto la dottrina, circa la possibilità del ricorso a tale istituto nel territorio militarmente occupato da parte dello Stato che ha perduto il territorio ovvero della popolazione civile stanziata nella zona occupata. Il problema va risolto avendo riguardo ai principi generali sulla responsabilità internazionale degli Stati. Invero, nel caso di occupazione militare, non si crea una situazione speciale la quale postula una diversità di principi, ma si determina uno stato di fatto al quale vanno collegati i principi relativi a tale responsabilità internazionale. Dopo le critiche del Trieppel, dell'Anzillotti, del Monaco, ormai può dirsi superata la dottrina la quale faceva risalire allo Stato la responsabilità di un atto individuale nel presupposto di una complicità tra l'individuo agente e lo Stato medesimo, come pure può dirsi superata la dottrina della responsabilità oggettiva dello Stato, secondo la quale si risponde in base al solo danno, prescindendosi dal fatto che il danno derivi o meno da un'attività illecita. La dottrina oggi comunemente accolta è quella che fa derivare la responsabilità dello Stato dal comportamento di questo, dal fatto cioè che si sia violato l'obbligo di prevenzione o quello di repressione, che sono sanciti da una norma consuetudinaria generale. Com'è noto, con l'occupazione militare lo Stato occupante è investito dall'esercizio di funzioni sovrane nel territorio occupato. Senza soffermarsi sulla estensione di tali funzioni va posto in rilievo come l'obbligo di prevenzione e di repressione, da cui deriva la responsabilità internazionale per fatti individuali, può essere imposto al titolare di sovranità su un determinato territorio solo se questo sia unico ad essere investito d'imperio entro quel territorio. Ma, quando l'esercizio di funzioni sovrane sia passato nell'occupante, non possono addossarsi allo Stato occupato fatti individuali lesivi, in quanto manca l'accennato presupposto che qualifica la responsabilità internazionale. Si può concludere, pertanto, che nel territorio occupato non sono ammissibili rappresaglie relativamente ad azioni manifestatesi per la insufficiente attività di prevenzione o di repressione dell'autorità occupante; sono possibili, invece, rappresaglie quando la violazione del diritto internazionale verificatasi in territorio militarmente occupato si riporti direttamente alla volontà dello Stato che abbia perduto quel territorio. In questa ipotesi il criterio della insufficiente prevenzione o repressione non entra in funzione poiché vi è un'attività diretta a causare una violazione. Dall'accennato rapporto sussistente fra il movimento partigiano e lo Stato italiano deriva che in conseguenza dell'atto illegittimo di Via Rasella, lo Stato occupante aveva il diritto di agire in via di rappresaglia. La questione, quindi, si risolve nell'accertare se la fucilazione di 335 persone alle Fosse Ardeatine costituisca una rappresaglia ovvero un'azione diversa. Prima di dare una risposta al quesito è necessario premettere che nell'esecuzione delle Fosse Ardeatine si devono distinguere due momenti ben distinti, come si è chiarito nella esposizione del fatto. Difatti, mentre la fucilazione di 320 persone si riporta all'ordine dato dal Gen. Maeltzer, la fucilazione di altre dieci persone, in relazione alla morte di un trentatreesimo soldato tedesco dopo la trasmissione di quell'ordine, costituisce un'attività diretta ed immediata del Kappler. La fucilazione, infine, delle altre cinque persone dipende da un errore di cui in seguito saranno valutate le conseguenze. Distinta la fucilazione delle Fosse Ardeatine negli accennati due momenti, ne viene come conseguenza che il quesito postosi dal Collegio si riferisce solo alla fucilazione di 320 persone, che si riporta ad un ordine emanato dall'autorità competente a disporre rappresaglie, non alla fucilazione delle altre dieci persone, la quale, essendo stata disposta da un organo incompetente ad ordinare rappresaglie, costituisce un'attività che, sotto il lato oggettivo, è senz'altro fuori dall'orbita della rappresaglia. Al quesito per il Collegio deve darsi risposta negativa. Invero, come si è visto, un'azione commessa da uno Stato in violazione del diritto internazionale può assumersi come rappresaglia solo se costituisce la risposta ad una violazione subita e sia proporzionata a questa. Il principio della proporzione caratterizza il contenuto della rappresaglia, comunque questa s'inquadri nella teoria del diritto. Difatti, si riconosca nella rappresaglia un mezzo di autotutela, di sanzione o di legittima difesa, deve assumersi necessariamente a suo contenuto il concetto di proporzione fra violazione subita e violazione causata se non si vuole cadere nell'antigiuridicità. Chi agisce per autotutela, in via di sanzione o per legittima difesa di un suo diritto, quando la legge gliene riconosca il potere, solo in quanto proporzioni la sua azione alla violazione subita può accampare a sua difesa la causa giustificatrice dell'antigiuridicità. Oltrepassando volontariamente i limiti della proporzione egli risponde del fatto commesso poiché, traendo occasione da una situazione legittimatrice di un dato evento, ne ha voluto causare altro più grave. Fra l'attentato di Via Rasella e la fucilazione delle Cave Ardeatine vi è una sproporzione enorme sia in relazione al numero delle vittime sia in relazione al danno determinato. Invero, anche valutando, come ha fatto la difesa, la violazione causata con l'attentato di Via Rasella sotto il riflesso del danno determinato nel quadro delle operazioni belliche, nelle quali un soldato coopera in maniera più accentuata di un civile estraneo alle forze armate, si ha sempre una grande sproporzione, maggiore di quella esistente sotto il riflesso numerico, in quanto fra i fucilati delle Cave Ardeatine vi furono cinque ufficiali generali, undici ufficiali superiori, fra i quali il Colonnello Montezemolo che era a capo di una importante organizzazione clandestina, ventuno ufficiali inferiori, sei sottufficiali, persone queste conosciute dai tedeschi per il grado e l'attività di comando da esse svolta. Stabilito che la rappresaglia, nella maniera nella quale fu disposta, deve considerarsi illegittima, rimane da esaminare se l'azione delle Cave Ardeatine possa ritenersi commessa fuori dei casi in cui questa è consentita dalle leggi e dalle convenzioni internazionali, e ciò al fine di accertare se il fatto incriminato rivesta gli estremi del reato previsto dall'art. 176 c.p.m.guerra, al quale in linea subordinata si è richiamata la difesa. La citata norma, punendo gli atti di ostilità compiuti a titolo di rappresaglia fuori dei casi consentiti dalle leggi e dalle convenzioni internazionali, intende riferirsi a quelle azioni commesse in relazione ad una violazione subita e proporzionatamente a questa, ma sui beni giuridici sui quali, per le norme internazionali, non può essere effettuata una rappresaglia. Per esempio, una rappresaglia compiuta su prigionieri di guerra è punita a norma del citato articolo poiché in base all'art. 2 della Convenzione di Ginevra del 1929 è proibito far cadere la rappresaglia su prigionieri di guerra. Perché la norma in esame entri in funzione è necessario che la rappresaglia si manifesti in maniera proporzionata alla violazione contro cui si dirige, ma relativamente a beni giuridici sottratti all'azione di rappresaglia. L'art. 176 è posto a tutela dei limiti della rappresaglia, non già a tutela del contenuto. Venendo meno questo per inosservanza della proporzione il fatto diventa delittuoso e va valutato alla stregua della sua entità oggettiva e soggettiva. La qualificazione data all'attentato di Via Rasella e la definizione formulata circa il rapporto sussistente fra il movimento partigiano, cui appartenevano gli attentatori, e lo Stato italiano escluderebbe l'esame dell'altra tesi difensiva, secondo la quale, se non si considera l'esecuzione della Cave Ardeatine come legittima rappresaglia, la si deve valutare come legittima repressione collettiva. Ma, dovendosi il giudice riportare alla situazione creatasi subito dopo l'attentato, in cui gli elementi idonei per accertare la posizione degli attentatori potevano essere dubbi, e considerandosi d'altra parte il fatto che, a giudicare dall'assunto difensivo del Kappler, la rappresaglia sarebbe stata adottata con alcuni criteri propri della repressione collettiva, il Collegio esamina l'esecuzione del 23 marzo anche in relazione a quest'istituto giuridico. Nè ad escludere questo esame basta il fatto che gli imputati abbiano sempre designata la fucilazione delle Cave Ardeatine come una rappresaglia, in quanto è noto che nella pratica è invalsa l'abitudine di qualificare rappresaglie le repressioni collettive, sebbene fra i due istituti sussista una netta differenza. Dell'istituto della repressione collettiva si occupa l'art. 50 della Convenzione dell'Aia del 1907, contenuto nella sezione III intitolata "De l'autorità militaire sur le territoir de l'Etat ennemì". In detto articolo è detto: "Aucunepeine collective, pécuniaire ou autre, ne pourra etre àdictée contre les popolations à raison de faits individuels dont elles ne pourraient àtre considerées comme solidairement responsables". L'istituto ha una portata molto estesa in quanto con l'espressione "solidairement responsables" si pone un concetto di complicità che non presenta alcuna relazione con l'analogo principio penalistico. Quella forma di responsabilità, difatti, opera quando non sia dato applicare la complicità penalistica in quanto non è stato possibile scoprire gli autori del fatto delittuoso. Trattasi di una norma eccezionale, la quale opera nel territorio di occupazione quando non si sia giunti a risultati positivi con i normali procedimenti. In sostanza, la responsabilità collettiva può sorgere quando si sia dimostrata impossibile l'individuazione del colpevole o dei colpevoli. Questo concetto si ricava facilmente quando si tenga presente che la facoltà prevista dal citato art. 50 è eccezionale nei confronti dei poteri normali riconosciuti all'occupante con gli articoli 43 e seguenti. L'art. 50 non opera di per se stesso, ma in quanto l'occupante lo abbia tradotto in una norma di diritto interno, valevole nel territorio di occupazione, con la quale sono posti i criteri per la determinazione della solidarietà collettiva. Numerosi sono gli esempi di ordinanze, emanate nei territori occupati da parte dell'autorità militare occupante, nelle quali vengono stabiliti i criteri di determinazione della solidarietà collettiva (esercizio di una funzione di prevenzione o di vigilanza, dimora adiacente al luogo dell'attentato ecc.). L'emanazione di una norma di diritto interno, sulla base di quell'articolo, è il necessario, presupposto per il sorgere di una responsabilità collettiva della popolazione nel senso specificato. A prescindere dal fatto che non sembra che le repressioni collettive in questione possano attuarsi su persone, va osservato come gli elementi emersi dal dibattimento abbiano messo in chiaro rilievo che lo Stato occupante non si è attenuto ad alcuno degli accennati principi. Nessun tentativo, difatti, è stato effettuato onde scoprire gli autori dell'attentato. Il Kappler ha dichiarato che le bombe inesplose ed alcuni residui della bomba esplosa, dopo l'attentato, furono sottratti da ignoti insieme con la macchina sulla quale erano stati posti. Questa circostanza affermata dall'imputato non appare verosimile al Collegio. Invero, la sottrazione di una macchina, subito dopo l'attentato, effettuata in Via Quattro Fontane, dove erano affluiti numerosi militari tedeschi, sembra impresa quanto mai difficile, la cui utilità, inoltre, è di gran lunga inferiore al rischio. D'altra parte, va posto in rilievo che nessuno dei partigiani che prese parte all'attentato di Via Rasella accennò a tale sottrazione, che avrebbe costituito un'impresa di particolare coraggio. Comunque, anche se vera la circostanza suddetta, avrebbero potuto seguirsi ugualmente le tracce inerenti a tali bombe, che erano state osservate dal Kappler e che, circa un'ora dopo l'attentato, avevano permesso a questi di affermare alla presenza del Gen. Maeltzer e di altri ufficiali tedeschi, che l'attentato era stato effettuato da partigiani italiani, i quali erano soliti servirsi di quelle bombe alquanto rudimentali. Solo la sera tardi, dopo che era stato stabilito di effettuare una rappresaglia, erano stati decisi i criteri per la formazione delle liste dei fucilandi e l'attività del comando di polizia della Città di Roma era a buon punto nella compilazione di tali liste, il Kappler dispose perché tutti gli informatori di Roma venissero incaricati di cercare elementi relativi agli attentatori. Prima di quel momento non vi era stata alcuna attività di polizia in merito se il Cap. Schutze, che a dire del Kappler avrebbe dovuto interessarsi delle indagini poiché ciò rientrava nella specifica competenza della sezione da lui presieduta, lo aveva seguito al Comando del Gen. Maeltzer prima ed alla Questura di Roma. La ricerca degli attentatori non costituì l'attività prima del comando di polizia tedesca, ma fu effettuata in maniera blanda come azione marginale e successiva alla preparazione degli atti di rappresaglia. Nella specie, quindi, è mancata una delle condizioni che giustificano la repressione collettiva. Va poi messo in rilievo che le persone fucilate non potevano, nella maggioranza, considerarsi come solidalmente responsabili con gli attentatori. Sebbene la solidarietà collettiva costituisca, come si è detto, un concetto molto più largo di quello della complicità del diritto penale, è certo che, onde essa possa entrare in funzione, è necessario che passi una stretta relazione di ubicazione, di servizio o di ufficio fra gli autori di un attentato e la popolazione civile. Il che non può dirsi per moltissimi dei fucilati alle Cave Ardeatine, detenuti per reati comuni o per ragioni razziali. D'altra parte la solidarietà collettiva non può essere presunta, ma deve essere accertata caso per caso. Anche gli scrittori, i quali attribuiscono alla solidarietà collettiva l'estensione più larga, affermano la necessità di un sommario giudizio sia pure in via amministrativa. Per il Balladori Pallieri (La guerra cir. p.343), il quale è fra questi scrittori, "le collettività andranno esenti da sanzioni solo quando potranno provare di non avere nessuna responsabilità, nemmeno passiva". Procedimento questo che non fu seguito nella esecuzione delle Cave Ardeatine, in cui le vittime seppero la fine che le attendeva sul luogo dell'esecuzione e pochi minuti prima di essere uccise. Nè può dirsi che tale procedimento sommario sia stato adottato nella compilazione delle liste, in cui si seguì, come affermò il Kappler, il criterio della pena inflitta dall'autorità giudiziaria o il criterio della pena che importava il reato inerente al fatto per cui la persona era stata denunziata ovvero il criterio razziale. Infine, va osservato che dal dibattimento non è risultato che lo Stato occupante abbia emanato, sulla base dell'art. 50, una norma contenente i criteri circa la solidarietà collettiva, i quali sarebbero stati applicati nel territorio di occupazione; norma che, come si è detto, costituisce il necessario presupposto per il sorgere di una responsabilità collettiva della popolazione civile. L'ordinanza relativa alla uccisione di dieci italiani per ogni militare tedesco morto a seguito di attentati, la quale sembra sia stata pubblicata dal comando tedesco, non può assumersi come una norma del genere, in quanto in essa si prescinde da un qualsiasi criterio di solidarietà e si pone a principio di responsabilità solo lo status della cittadinanza. Ciò che non è rispondente alla norma di diritto internazionale, la quale, comunque s'interpreti, e certo che pone un concetto di solidarietà che va desunto, come si è detto, da concreti elementi (ubicazione, ufficio, associazione, funzione ecc.) che stabiliscano una stretta relazione fra talune persone e gli autori del fatto illecito contrario allo Stato occupato. Dimostrate infondate le tesi della rappresaglia e della repressione collettiva, la fucilazione delle Cave Ardeatine assume la qualificazione di un omicidio continuato. Difatti, è risultato pienamente provato che 330 persone furono uccise in conseguenza dell'attentato di Via Rasella, mentre le altre cinque furono fucilate per errore. Il movente relativo alla uccisione delle 330 persone, collegato alla guerra, porta ad esaminare il fatto alla stregua dell'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 185 c.p.m.guerra, contestato agli imputati, il quale punisce gli atti di violenza o di omicidio commessi, senza necessità o senza giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra, da militari italiani o nemici a danno di civili nemici che non prendono parte alle operazioni. La necessità, cui fa riferimento l'articolo in esame, non può essere lo stato di necessità, che costituisce una nozione giuridica generale e va applicata a tutti i reati senza bisogno di un espresso richiamo del legislatore per ogni singolo reato. La circostanza che essa sia richiamata nel primo comma dell'articolo in esame, in cui soggetto attivo è il militare, mentre nessun riferimento ad essa trovasi nell'ultimo comma, in cui il soggetto attivo è il civile del territorio occupato, il fatto che tale articolo sia compreso nel titolo dei reati contro le leggi e gli usi di guerra e che in tale norma si ponga il movente nella causa non estranea alla guerra, inducono a ritenere che la necessità di cui trattasi sia quella bellica. Anche la necessità bellica è una nozione generale di diritto internazionale, ma il richiamo ad essa, superfluo in una norma internazionale, è necessario in una norma di diritto interno. Questa interpretazione trova una conferma nell'esame dell'altra causa giustificatrice. Con il richiamo al giustificato motivo, difatti, il legislatore ha inteso riferirsi a quegli istituti di diritto internazionale, i quali, nei rapporti internazionali, giustificano una condotta di per se stessa illecita. Le cause giustificatrici, cui si riferisce l'art. 185, sono di diritto internazionale e sono richiamate perché trovino applicazione nel diritto interno. Per necessità bellica comunemente s'intende un pericolo grave ed attuale che impone un determinato comportamento perché un'azione militare, anche di secondaria importanza, abbia successo, L'attualità e la gravità del pericolo deve essere preventivamente accertata e determinata. Mancando questi presupposti non può invocarsi la necessità bellica come causa giustificatrice di un comportamento illecito. La situazione determinatasi a seguito dell'attentato di Via Rasella non costituiva un pericolo grave ed attuale ai fini delle operazioni militari o per la sicurezza delle truppe in Roma. Invero subito dopo l'attentato una calma assoluta regnava nella città. La sparatoria verificatasi nella prima nezz'ora in Via Rasella e nelle vie adiacenti era opera di militari tedeschi e ciò era stato subito chiarito. Nella serata da parte della polizia non veniva segnalato alcun incidente o pericolo. Nè può dirsi che il pericolo grave ed attuale fosse costituito dai vari attentati che si erano verificati in precedenza a Roma. E' noto che nelle zone militarmente occupate gli attentati si verificano con frequenza per l'ostilità delle popolazioni contro gli eserciti occupanti. Ciò non costituisce un pericolo grave ed attuale fino a quando non si sia accertato che la popolazione agisca organizzata, sia bene armata e possa svolgere un'azione di particolare rilievo idonea a modificare l'andamento delle operazioni o di una qualche azione dell'esercito occupante. In sostanza, la gravità e l'attualità del pericolo si valuta in relazione alla efficienza che un'azione può assumere nel quadro generale o particolare delle operazioni. Pertanto va esclusa la sussistenza di tale situazione quando fin dal primo momento risulta chiaro, come avvenne il pomeriggio del 23 marzo, che un'azione contraria all'esercito occupante esaurisce immediatamente quasi del tutto i suoi effetti e non agisce come causa modificatrice delle operazioni di quell'esercito. I soli effetti morali derivanti da un attentato non agiscono subito, ma si proiettano nel tempo e, di conseguenza escludono l'attualità del pericolo. Nella fucilazione delle Cave Ardeatine, nel modo in cui fu effettuata, va pure esclusa la sussistenza di un giustificato motivo. L'attentato di Via Rasella giustificava, come si è detto, un'azione di rappresaglia o di repressione collettiva, a seconda della qualificazione giuridica che l'esercito occupante avesse attribuito all'attentato, condotta nel modo voluto dalle norme e dalle consuetudini internazionali; ma, dato che furono fucilate persone in numero di gran lunga sproporzionato a quello dei militari tedeschi uccisi nell'attentato e senza che avessero alcun rapporto di solidarietà con gli attentatori, l'esecuzione delle Cave Ardeatine rimane scissa dalla causa giustificatrice. Un'azione la quale giustifica un determinato evento non può assumersi come causa giustificatrice di un evento più grave che sia stato voluto coscientemente dall'agente. Inquadrata la fucilazione delle Cave Ardeatine nella figura del reato previsto dall'art. 185 c.p.m.guerra, rimane da esaminare quale sia stata soggettivamente la posizione degli attuali imputati in quella esecuzione. La difesa del Kappler ha sostenuto che, quand'anche si ritenesse l'illegittimità della rappresaglia o della repressione collettiva, dovrebbe assolversi quell'imputato per avere egli agito in adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o, quanto meno, da un ordine non sindacabile del superiore. In sostanza, l'assunto difensivo è il seguente: posto che l'ordine della fucilazione è stato emanato dal Fuehrer, quest'ordine, per la competenza legislativa, oltre che esecutiva, di cui quell'organo era investito nell'ordinamento costituzionale tedesco e per la preminenza di esso sugli altri organi costituzionali, costituiva una vera e propria norma giuridica o, comunque, un ordine insindacabile. In merito va precisato che il Kappler non fu chiamato ad eseguire un ordine di Hitler, ma un ordine di Maeltzer, che aveva a sua base un ordine di quel capo di Stato e di cui egli era a conoscenza. In sostanza, come si è osservato, dal momento che il Gen. Maeltzer ordinò al Kappler di fucilare le 320 persone delle quali si era discusso e ciò sulla base di n ordine di Hitler che disponeva una rappresaglia da 10 a 1, non può affermarsi che l'ordine di quel generale relativo alla fucilazione di un determinato numero di persone avesse lo stesso contenuto dell'ordine del Fuehrer. Tuttavia, stante che l'ordine del Maeltzer prendeva le mosse da un ordine di Hitler e di ciò era a conoscenza l'imputato, la tesi difensiva merita di essere esaminata. Per le considerazioni già svolte, il Collegio ritiene che il problema prospettato dalla difesa vada posto relativamente alla fucilazione di 320 persone, non alla fucilazione delle altre persone, la cui causale è scissa dall'ordine in esame. In merito alla tesi difensiva il Collegio osserva come non sia esatto qualificare norma giuridica un ordine proveniente da un determinato organo solo perché questo abbia anche competenza legislativa. Non è la competenza di un organo, difatti, che determina la natura di un imperativo, ma il contenuto di questo. Pertanto quando l'imperativo si rivolge ad un caso particolare, come nel fatto in esame, qualunque sia la competenza dell'organo che l'ha posto, va escluso possa trattarsi di precetto legislativo, la cui caratteristica principale è l'astrattezza. Infondata è pure l'altra tesi relativa alla insindacabilità dell'ordine del Fuehrer. Invero, pur non potendosi disconoscere la grande forza morale che l'ordine del Fuehrer aveva nell'organizzazione militare ed in modo speciale in quelle organizzazioni, come per esempio quella delle SS, che erano maggiormente legate a quell'organo, va esclusa sotto il profilo giuridico una insindacabilità di quell'ordine. Anche la legislazione penale militare tedesca, difatti, alla stessa stregua dei moderni ordinamenti giuridici, pone il principio per il quale l'inferiore che abbia commesso un fatto delittuoso per ordine del superiore risponde di quel fatto, tranne che abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo. Principio questo sostanzialmente uguale a quello dell'art. 40 c.p.m.pace, in base al quale va esaminato l'aspetto della colpevolezza. Quest'esame va fatto riportandosi ai principi che disciplinavano l'organizzazione delle SS, della quale il Kappler faceva parte. A quest'uopo bisogna tenere presente che in quell'organizzazione vigeva una disciplina rigidissima e veniva osservata una prassi che aggravava maggiormente i principi di quella disciplina. Dal dibattimento è risultato che le denunzie ai Tribunale militari delle SS, per reati commessi dagli appartenenti a quest'organizzazione, non venivano trasmesse direttamente, ma tramite il capo di quell'organizzazione Himmler, il quale spesso in calce alle denunzie, specie in quelle più gravi, esprimeva delle direttive, cui i giudici rigorosamente si attenevano. Questi elementi, i quali dimostrano il livello di degradazione cui avesse portato un sistema politico di accentuato statalismo, devono essere tenuti presenti in un'indagine sul dolo, qualunque sia stata l'attività delle SS in tempo di pace ed in tempo di guerra, dato che la relativa organizzazione faceva parte dell'ordinamento amministrativo tedesco. Ciò premesso, il Collegio ritiene che l'ordine di uccidere dieci italiani per ogni tedesco morto nell'attentato di Via Rasella, concretatosi, attraverso il Gen. Maeltzer, nell'ordine di uccidere 320 persone in relazione a 32 morti, pur essendo illegittimo in quanto quelle fucilazioni costituivano per le considerazioni esposte degli omicidi, non può affermarsi con sicura coscienza che tale sia apparso al Kappler. Il modo dell'esecuzione, crudele verso le vittime, se queste stando ad attendere sul piazzale all'imboccatura della cava sentivano, frammiste con le detonazioni, le angosciose grida delle vittime che le avevano precedute e di esse quindi, nell'interno della cava, scorgevano al chiarore delle fiaccole i cadaveri sparsi o ammucchiati, costituisce un elemento obbiettivo di prova circa la coscienza dell'illegittimità dell'ordine. Ma non è da escludere che quelle modalità siano collegate, più che ad una volontà cosciente circa l'illegittimità dell'ordine, ad uno stato d'animo di solidarietà verso i tedeschi morti anch'essi della polizia, sfociato, per odio contro gli italiani concittadini degli attentatori, in una crudeltà nell'esecuzione. Questa deduzione, l'abito mentale portato all'obbedienza pronta che l'imputato si era formato prestando servizio in un'organizzazione dalla disciplina rigidissima, il fatto che ordini aventi lo stesso contenuto in precedenza erano stati eseguiti nelle varie zone d'operazioni, la circostanza che un ordine del Capo dello Stato e Comandante Supremo delle forze armate, per la grande forza morale ad esso attinente, non può non diminuire, specie in un militare, quella libertà di giudizio necessaria per un esatto sindacato, sono elementi i quali fanno ritenere al Collegio non possa affermarsi con sicurezza che il Kappler abbia avuto coscienza e volontà di obbedire ad un ordine illegittimo. Diversa, invece, è la posizione dell'imputato per la fucilazione di 10 ebrei, da lui disposta, come si è visto, per avere appreso che era morto altro soldato tedesco e senza che in merito avesse avuto alcun ordine. Per questa azione la sua responsabilità è piena sia dal lato oggettivo sia da quello soggettivo. Sotto il profilo oggettivo va escluso che si tratti di rappresaglia, in quanto, a prescindere da altre considerazioni, il soggetto che dispose la fucilazione delle dieci persone non aveva competenza ad ordinare rappresaglie. Queste, difatti, secondo l'ordinamento tedesco, alla stessa stregua di altri ordinamenti, possono essere disposte da comandanti di grande unità. In tanto si può parlare se per un'azione sussista o meno una causa giustificatrice dell'antigiuridicità in quanto il soggetto che commise tale azione sia lo stesso facultato dalla legge a comportarsi, in particolari situazioni ed entro determinati limiti, nella maniera attinente a tale causa. Per la stessa ragione va negato che la fucilazione delle dieci persone costituisca una rappresaglia fuori dei casi consentiti, punita a norma dell'art. 176 c.p.m.guerra. Perché questa norma entri in funzione, difatti, è necessario, fra l'altro, che il comandante, il quale abbia ordinato la rappresaglia fuori dei casi consentiti, sia competente a disporre un atto del genere. Va pure escluso che l'esecuzione in questione rientri nella repressione collettiva, in quanto, come si è detto parlando della esecuzione in generale a proposito di quest'istituto, non si à verificata alcuna delle condizioni del procedimento della repressione collettiva. Come si è detto nell'inquadrare giuridicamente la fucilazione in genere delle Cave Ardeatine, questa esecuzione rientra nell'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 185 c.p.m.guerra la cui concreta applicazione è stata oggetto di esame da parte del Collegio. Trattasi, difatti, anche in questa ipotesi di omicidi commessi in relazione all'attentato di Via Rasella, cioè per una causa non estranea alla guerra, senza necessità, come si è dimostrato nel discutere della fucilazione in genere, e senza giustificato motivo dal momento che va negata, come si è detto, la sussistenza delle cause giustificatrici inerenti alla rappresaglia ed alla repressione collettiva. L'imputato ordinò la fucilazione dei dieci ebrei in questione, come si è detto nella esposizione del fatto, sapendo di fare cosa che non rientrava nell'ordine ricevuto. Egli agì in maniera arbitraria sperando che le più alte gerarchie, attraverso quest'azione, avrebbero visto in lui l'uomo di pronta iniziativa, capace di colpire e di reprimere col massimo rigore. Non era questa la prima volta che il Kappler agiva arbitrariamente ed illegalmente nell'intento di porre in rilievo la sua personalità come quella di chi, superiore ad ogni pregiudizio di carattere giuridico o morale, adotta pronte, energiche e spregiudicate misure. Anche per l'oro degli ebrei, come si è visto, egli agì con la stessa spregiudicatezza ed illegalità. La causale dell'uno e dell'altro delitto è nella sfrenata ed aberrante ambizione dell'uomo. Egli è il nazista tipico: il suo interrogatorio ed il suo comportamento mettono in rilievo un uomo permeato di quei principi nazisti che, nella guerra, dovevano necessariamente sfociare nella non considerazione della personalità dei nemici e nella spietata subordinazione di tutti gli interessi a quelli della Germania e delle forze armate tedesche. Su questo piano non c'è norma giuridica che possa frenare: il diritto esiste nei rapporti interni dei tedeschi; per le popolazioni nemiche c'è la legge della forza. E' questo il piano sul quale si muovono i nazisti in guerra. Il Kappler poi, che è intransigente, ambizioso e permeato fino all'esasperazione di nazismo, opera con grande libertà d'azione perché vuole essere un operatore di primo piano, non un semplice esecutore di ordini, e rompe gli inciampi che vecchi uomini della Wermacht, educati in base a principi meno spregiudicati, potrebbero eventualmente frapporre. Nella ricostruzione di un fatto delittuoso la personalità dell'imputato quale scaturisce dalle risultanze processuali costituisce l'elemento propulsore nella ricerca della verità. Ed è sulla base di questa personalità e di tutti quegli altri elementi obbiettivi, scaturiti dal giudizio e messi in rilievo, che il Collegio trae la sicura convinzione che il prevenuto nella fucilazione delle dieci persone in questione agì avendo coscienza e volontà di operare in maniera arbitraria, non in base ad un ordine ricevuto. Le dieci fucilazioni, pertanto, concretano dieci omicidi volontari i quali, essendo stati commessi in conseguenza di uno stesso disegno criminoso, devono farsi rientrare nella figura giuridica dell'omicidio continuato. La fucilazione delle altre cinque persone fu dovuta, come si è detto nella esposizione dei fatti, ad un errore che, per l'occasione in cui si manifestò, dimostra come il Kappler e nei suoi collaboratori più vicini sia mancato il più elementare senso di umanità. Queste cinque persone, prelevate in più del numero stabilito fra i detenuti a disposizione dei tedeschi e portate alle Cave Ardeatine, furono fucilate perché il Cap. Schutze ed il Cap. Priebke, preposti alla direzione dell'esecuzione ed al controllo delle vittime, nella frenetica foga di effettuare l'esecuzione con la massima rapidità, non s'accorsero che esse erano estranee alle liste fatte in precedenza. Chiunque sia stato l'ufficiale od il sottufficiale che effettuò erroneamente il prelevamento delle persone in questione, è certo che la loro uccisione si riporta alle insufficienti ed inopportune direttive date dal Kappler per l'esecuzione ed alla straordinaria negligenza di quei due capitani, contro i quali in questa sede non si procede per essere stato il relativo procedimento stralciato in istruttoria. Il Kappler si preoccupò di raccomandare ai suoi inferiori di agire con la massima celerità nell'esecuzione, ma non si curò di controllare l'operato di quelli e di accertarsi che non si verificassero delle omissioni fatali, la cui possibilità non era difficile stante il ritmo acceleratissimo con cui i detenuti erano prelevati e fucilati. Vi è stata da parte di questo imputato un'omissione relativamente alle opportune misure per un'esecuzione in grande massa da eseguirsi in poche ore ed è a tale omissione che si riporta l'errore che condusse alla morte queste cinque persone. Essendo avvenuto che oltre le persone contro le quali era diretta l'offesa, siano state fucilate cinque persone per un errore nel controllo delle vittime, il Collegio ritiene che il fatto rientri nell'ipotesi delittuosa dell'art. 82, 2° comma c.p.. Invero, l'errore nel controllo delle vittime può ben farsi rientrare in quella "causa" generica, che costituisce una delle condizioni di applicabilità della norma in esame quando siasi cagionata offesa, oltre che alla persona alla quale essa era diretta, anche a persona diversa. Oltre che dei dieci omicidi dei quali si è ampiamente discusso, il Kappler risponde, stante l'accennato rapporto di causalità, anche di questi cinque omicidi a norma dell'art. 82, 2° comma c.p.. Stabilito che dagli elementi emersi è dubbio se il Kappler abbia avuto coscienza e volontà di ubbidire ad un ordine illegittimo, quale era quello datogli per la fucilazione di 320 persone, ed accertata la responsabilità di quest'imputato relativamente ai quindici omicidi, occorre esaminare la posizione degli altri imputati. Costoro ricevettero ordine dal Kappler di partecipare alla fucilazione di 320 italiani (dich. Kappler, col.VII, f.28 retro) in conseguenza dell'attentato di Via Rasella ed in relazione ad un ordine che a lui era stato dato da un'autorità superiore, che alcuni ritennero, in base alle parole non chiare di quello, fosse il Maresciallo Kesselring, altri capirono essere il Generale Maeltzer. Alcuni di questi imputati, sebbene avessero presenziato alle prime indagini sul luogo dell'attentato, come il Domizlaff ed il Clemens, ovvero avessero collaborato con il Kappler nella compilazione delle liste, come il Quapp, non erano a conoscenza di tutti gli elementi di fatto noti al loro superiore e tanto meno del contenuto dei colloqui che questi aveva avuto con le autorità superiori. Altri, come lo Schutze ed il Wiedner, non avevano svolta alcuna attività in merito all'attentato, ma erano stati riuniti qualche ora prima dell'esecuzione per ricevere l'ordine di partecipare a questa e, quindi, assieme agli altri erano stati condotti alle Cave Ardeatine. Questi imputati non sapevano che dieci persone venivano fatte fucilare dal Kappler al di fuori dell'ordine ricevuto né intervenivano in quella attività che doveva determinare per errore, come si è visto, la morte di cinque persone. Sulla base di questi elementi, considerato che gli imputati appartenevano ad un'organizzazione dalla disciplina rigidissima, dove assai facilmente si acquistava un abito mentale portato alla obbedienza pronta, tenuto presente che il timore di una denunzia ai Tribunali militari delle SS quanto mai rigidi ed ossequienti ai valori di Himmler non poteva non diminuire la loro libertà di giudizio, valutata infine la circostanza che gli imputati erano ignari della esatta situazione che portava alla fucilazione delle Cave Ardeatine mentre erano a conoscenza che ordini aventi lo stesso contenuto di quello ad essi impartito dal Kappler spesso erano stati eseguiti in zone d'operazioni, il Collegio ritiene debba escludersi che essi avessero coscienza e volontà di eseguire un ordine illegittimo. Il dubbio sulla colpevolezza, relativamente alla fucilazione di 320 persone, sussiste nei confronti del Kappler che ha potuto avere una tenue libertà di giudizio stante la conoscenza dei fatti inerenti all'attentato, non sussiste per l'esecuzione in genere relativamente a questi imputati, che furono chiamati all'ultimo momento ad eseguire un ordine e non seppero che il numero delle vittime, dopo l'ordine ricevuto, era aumentato. Essi, pertanto, vanno assolti dal reato loro ascritto in rubrica per avere agito nell'esecuzione di un ordine. Il reato di omicidio volontario continuato, di cui si è ritenuto responsabile il Kappler, è aggravato a norma dell'art. 61 n.4 c.p. in quanto in ciascuno di quegli omicidi si è agito con crudeltà verso le vittime. E' risultato, difatti, che le vittime in genere ed a maggior ragione quelle delle quali trattasi (giunte alle Cave Ardeatine dal carcere di Regina Coeli quando erano state fucilate oltre cento persone giunte dal carcere di Via Tasso) erano trattenute ad attendere, con le mani legate dietro la schiena , sul piazzale all'imboccatura della cava, da dove frammiste con le detonazioni, esse udivano le ultime angosciose grida delle vittime che le avevano precedute. Esse poi, entrate nella cava per essere fucilate, scorgevano, alla luce delle torce, i numerosi cadaveri ammucchiati delle vittime precedenti (dich. Amonn). Infine venivano fatte salire sui cadaveri accatastati e qui erano costretti ad inginocchiarsi con la testa reclina in avanti per essere colpite a morte, come si è accertato dalla dichiarazioni dei medici legali Prof. Ascarella e Dott. Carella, i quali basano le loro osservazioni su un ragionamento che al Collegio sembra pienamente convincente, e cioè se i cadaveri delle vittime furono trovati ammucchiati fino ad un'altezza di un metro circa, con le gambe genuflesse, così come esse erano al momento della fucilazione, significava che caddero in quel posto poiché, se presi ed accostati subito dopo la fucilazione come affermano gli imputati, si sarebbero necessariamente stirati nelle gambe dal momento che non avevano potuto ancora acquistare la rigidità cadaverica. Le accennate circostanze, conosciute dal Kappler per avere egli partecipato a due esecuzioni, delle quali una quando la maggior parte delle vittime era stata fucilata, dimostrano chiaramente che le vittime, prima di essere fucilate, furono sottoposte ad una grande, disumana e crudele sofferenza morale. Il Collegio ritiene poi che gli omicidi in esame siano stati commessi con premeditazione. Invero, il Kappler, saputo che era morto un altro soldato tedesco, s'informò se vi erano dei detenuti disponibili e, conosciuto l'arresto di altre dieci ebrei effettuato nella mattinata, diede ordine poiché dieci di questi fossero fucilati onde accrescere, come si è detto, il suo prestigio di fronte ai suoi capi nazisti con un'azione assai energica e spregiudicata ma conforme a quelli che egli riteneva gli interessi delle forze armate. E' stata in lui, quindi, riflessione circa l'esecuzione del delitto e macchinazione se dovette pensare al modo di procurarsi le vittime e queste trovò negli ebrei arrestati poche ore prima. Non vi è stato un dolo d'impeto, ma un dolo riflessivo, sfociato, dopo che furono trovate le vittime, nella uccisione di dieci ebrei. Il fatto che egli abbia adottato la sua decisione in breve volgere di tempo non incide negativamente sulla premeditazione, la quale, com'è insegnamento dottrinale e giurisprudenziale, prescinde dal tempo, ma richiede riflessione e coordinamento di mezzi per la commissione del delitto. Il reato, inoltre, è aggravato a norma dell'art. 61, n.5 c.p. in quanto, col fucilare persone detenute, si profittò di una circostanza di luogo che ostacolava la loro difesa. Invero, una persona detenuta si trova in uno stato di soggezione tale da non potere opporre alcuna difesa contro attentati alla sua vita, specie poi quando questi attentati provengono da coloro nel cui potere essa si trova. Agli imputati è contestata l'aggravante prevista dall'art. 1, lettera A) del R.D.L. 30.11.1942, n.1365 secondo il quale, quando la circostanza aggravante preveduta dal citato art. 61, n.5 ricorre in dipendenza dello stato di guerra, per i delitti di omicidio, si applica la pena di morte. Questa aggravante, il cui contenuto è dato da una stretta relazione della circostanza di fatto che la sostanzia con lo stato di guerra, non può ricorrere relativamente all'art. 185 c.p.m.guerra, in cui si è inquadrato il fatto incriminato, in quanto il movente di tale reato è "la causa non estranea alla guerra" ed il presupposto lo stato di guerra, trovandosi il reato medesimo nel titolo dei reati contro le leggi e gli usi di guerra del codice penale militare di guerra. Se lo stato di guerra costituisce il presupposto di un reato non può assumersi a presupposto di una circostanza aggravante inerente a quel reato. Va esclusa, pertanto, la sussistenza dell'aggravante in questione. Sussistono, infine, le aggravanti previste dall'art. 47, n.2 e 58 c.p. per essere il Kappler rivestito di un grado e per essere concorso nel reato assieme a suoi inferiori. Come si è detto, la richiesta di 50 kg. di oro agli ebrei romani, effettuata dal Kappler nella sua qualità di organo dell'amministrazione militare tedesca e nell'interesse di questa, non per un fine personale, concreta gli estremi del reato di requisizione arbitraria, non già quello dell'estorsione per cui ha avuto luogo il rinvio a giudizio. Il motivo della richiesta, come si è visto, è dato dall'ambizione dell'imputato di attuare un proprio piano, che sperava fosse approvato dalle autorità di Berlino. Mentre queste, difatti, tendevano all'arresto immediato degli ebrei ed al loro invio in un campo di concentramento, il Kappler riteneva politicamente più opportuno giungere a questa misura gradualmente, pensava cioè di togliere in un primo momento l'oro, che per lui costituiva un'arma in mano di quelli, per attirare, quindi, con quest'atto di apparente clemenza, nell'orbita del servizio spionaggio tedesco quanti di quelli egli riteneva fossero collegati con circoli finanziari nemici e procurarsi in questa maniera utili informazioni, per abbandonarli infine alle estreme misure quando ormai nulla c'era da ricavare da essi. Il Kappler agì senza autorizzazione dell'autorità competente, come egli ammette nel suo interrogatorio, e senza necessità. Difatti le requisizioni in zona di occupazione possono essere ordinate solo da comandanti di grandi unità (art. 51 della citata Convenzione del 1907) d'altra parte se la causale della imposizione del tributo à quella specificata, se nel settembre 1943 la Germania si trovava in piena efficienza bellica tanto da sostenere fortemente l'urto degli eserciti nemici sulle varie fronti e teneva sotto dominio quasi tutta l'Europa, se alla fine della guerra i 50 kg. di oro si trovavano nell'ufficio del Dott. Kaltenbrunner, cui erano stati inviati, va escluso che l'imputato abbia agito per ragioni di necessità. L'imposizione del tributo dell'oro fu attuata, come si è detto, sotto la minaccia di deportazione di duecento ebrei in un campo di concentramento, qualora nel termine stabilito di trentasei ore non fosse effettuato il versamento dell'oro richiesto. Sulla base di questi elementi va affermata la responsabilità del Kappler per il reato di requisizione arbitraria previsto dall'art. 224 primo e secondo comma c.p.m.guerra. La gravità dei fatti, i moventi e le modalità di esecuzione di essi, come pure la personalità dell'imputato, portato per ambizione ad una spregiudicatezza di sentire e di agire e, pertanto, non meritevole di indulgenza, inducono il Collegio a non concedere le attenuanti generiche. Non si ritiene poi che, per l'uno e l'altro reato, ricorra l'attenuante prevista dall'art. 48, n.1 c.p.m.pace in quanto, come si evince da quanto detto, va escluso che il prevenuto abbia agito per eccesso di zelo. Invero, non vi è eccesso di zelo là dove il movente dell'azione sia dato dall'ambizione personale, dal desiderio di porre in rilievo qualità di energia e di spregiudicatezza che possono piacere a superiori educati a principi di nazismo, non già intendimento di agire, sia pure nell'orbita dell'illegalità per difetto di controllo da parte del oggetto attivo, per una più efficace attuazione dei fini dell'amministrazione militare. Quando il fine personale di ambizione in genere o di carriera in ispecie agisce, come nel caso in esame, quale elemento propulsore sulla volontà di un soggetto per spingerlo al delitto non è più dato parlare di eccesso di zelo. Valutata la gravità dei reati di omicidio continuato pluriaggravato e di requisizione arbitraria e la personalità dell'imputato Kappler alla stregua delle condizioni oggettive e soggettive indicate nell'art. 133 c.p., viene irrogata la pena dell'ergastolo per il primo reato e la pena di anni quindici di reclusione per l'altro reato. Inoltre, viene disposto, a norma dell'art. 72 c.p., l'isolamento diurno del condannato per anni quattro.
P. Q. M.
Visti gli artt. 364 c.p.m.pace, 477, 483 e 488 c.p.p., 72 c.p.
D I C H I A R A
KAPPLER Herbert responsabile del reato di omicidio continuato previsto e punito dagli artt. 13, 185 primo e secondo comma c.p.m.guerra, 575, 577 n. 4 in relazione all'art. 61, n.4 e n.5, 8 c.p., 47, n.2 e 58 c.p.m.pace, ed altresì del reato di requisizione arbitraria previsto e punito dall'art. 224 primo e secondo comma c.p.m.guerra, in questo senso modificata la rubrica del secondo capo d'imputazione, e lo condanna alla pena dell'ergastolo per il primo reato e ad anni quindici di reclusione per il secondo reato, inoltre all'isolamento diurno per anni quattro ed a tutte le conseguenze di legge.
Visti gli artt. 479 c.p.p. e 40 c.p.m.pace
A S S O L V E
Domizlaff Borante, Clemens Hans, Quapp Johannes, Schutze Kurt e Wiedner Karl dal reato di omicidio continuato indicato nel primo capo d'imputazione in quanto agirono per ordine di un superiore.
Roma, li venti luglio millenovecentoquarantotto.
IL PRESIDENTE Euclide FANTONI Seguono firme.
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Il condannato Kappler Herbert in data odierna ha interposto ricorso in nullità avanti al Tribunale Supremo Militare addì 21.7.1948
IL CANCELLIERE Siracusa
Per il 2° - 3° - 4° - 5° e 6° la sentenza è passata ingiudicata il 24-7-1948
IL CANCELLIERE illeggibile Depositati i motivi in Cancelleria dal Giudice Relatore il 29.9.48 Restituita dalla Presidenza con firma del Collegio il 9 ottobre 1948
IL CANCELLIERE Panniello
Il Tribunale Supremo Militare, con sentenza del 25.10.1952, ha rigettato il ricorso prodotto dal Kappler. La presente sentenza, nei confronti dello stesso, è divenuta esecutiva lo stesso giorno.
Roma, 27.10.52
Il CANCELLIERE MILITARE (Cap. G.M. Mario Siracusa)
La Corte Suprema di Cassazione 1^ Sez. Penale, con sentenza in data 19.12.1953, ha dichiarato inammissibile il ricorso prodotto dal Kappler avverso la sentenza del Tribunale Supremo Militare del 25.10.1952 Roma 10.1.1954
IL CANCELLIERE MILITARE Siracusa
Con sent. 25.10.52 del T.S.M. è stata disposta l'eliminazione dal dispositivo della presente sentenza dell'aggravante di cui al n.3 dell'art. 577 c.p. Roma li 30.9.1961
Il CANCELLIERE MILITARE (F. Saraca) |